Sentenza nº 2312 da Lazio, Roma, 13 Marzo 2008
Data di Resoluzione | 13 Marzo 2008 |
Emittente | Lazio - Roma |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Prima Sezione
nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonino Savo Amodio Presidente
Dott. Silvia Martino Componente
Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6540 del 2007, proposto da
SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Mario Siragusa, Laura De Sanctis ed Alessia Montani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Dora n. 1
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
nonché
Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;
Xilopan, in persona del legale rappresentante pro tempore;
SIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
SAMA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
SIT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
SACIC Legno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Gruppo Frati S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Frati Luigi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Fantoni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
per l'annullamento
del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato nell'adunanza del 17.5.2007 n. 16835;
di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, coordinato o connesso
sul ricorso n. 6894 del 2007, proposto da
Gruppo Frati S.p.A
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario De Bellis, Paolo Colombo e Piero Fattori ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
nonché
SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
per l'annullamento
del provvedimento n. 16835 assunto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 17.5.2007, con cui la medesima Autorità ha deliberato che la Frati Luigi S.p.a. (società controllata) ha posto in essere, unitamente ad altre Società, un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 81 del trattato CE ed in ragione di ciò ha applicato al Gruppo Frati S.p.a. (società controllante) una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di ¤ 6.955.200
sul ricorso n. 6994 del 2007, proposto da
SIT S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Camilli, Andrea Cicala, Paolo Ziotti ed Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
nonché
Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;
SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
per l'annullamento
del provvedimento n. 16835 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato in data 17 maggio 2007 con cui l'AGCM ha condannato la ricorrente al pagamento, entro il termine di novanta giorni dalla notifica, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad ¤ 3.024.000,00 per violazione dell'art. 81 CE;
di ogni altro atto o comportamento presupposto o connesso, in particolare:
del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 23 novembre 2006, di rigetto degli impegni proposti dall'esponente ai sensi dell'art. 14 ter L. 287/1990 in data 10 novembre 2006, in quanto atto presupposto
sul ricorso n. 6996 del 2007, proposto da
SIA S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Camilli, Andrea Cicala, Paolo Ziotti ed Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
nonché
Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;
SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
per l'annullamento
del provvedimento n. 16835 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato in data 17 maggio 2007 con cui l'AGCM ha condannato la ricorrente al pagamento, entro il termine di novanta giorni dalla notifica, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad ¤ 5.544.000,00 per violazione dell'art. 81 CE;
di ogni altro atto o comportamento presupposto o connesso, in particolare:
del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 23 novembre 2006, di rigetto degli impegni proposti dall'esponente ai sensi dell'art. 14 ter L. 287/1990 in data 10 novembre 2006, in quanto atto presupposto
sul ricorso n. 6997 del 2007, proposto da
SACIC Legno S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Camilli, Andrea Cicala, Paolo Ziotti ed Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
nonché
Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;
SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
per l'annullamento
del provvedimento n. 16835 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato in data 17 maggio 2007 con cui l'AGCM ha condannato la ricorrente al pagamento, entro il termine di novanta giorni dalla notifica, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad ¤ 2.520.000,00 per violazione dell'art. 81 CE;
di ogni altro atto o comportamento presupposto o connesso, in particolare:
del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 23 novembre 2006, di rigetto degli impegni proposti dall'esponente ai sensi dell'art. 14 ter L. 287/1990 in data 10 novembre 2006, in quanto atto presupposto
sul ricorso n. 7000 del 2007, proposto da
SAMA S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Camilli, Andrea Cicala, Paolo Ziotti ed Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
nonché
Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;
SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
per l'annullamento
del provvedimento n. 16835 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato in data 17 maggio 2007 con cui l'AGCM ha condannato la ricorrente al pagamento, entro il termine di novanta giorni dalla notifica, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad ¤ 7.056.000,00 per violazione dell'art. 81 CE;
di ogni altro atto o comportamento presupposto, consequenziale o connesso, in particolare: del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 23 novembre 2006, di rigetto degli impegni proposti dall'esponente ai sensi dell'art. 14 ter L. 287/1990 in data 10 novembre 2006, in quanto atto presupposto
sul ricorso n. 7058 del 2007, proposto da
Fantoni S.p.a.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paolo Mansi, Bruno Amadio e Raffaele Izzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Lungotevere Marzio n. 3
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
nonché
Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA