Sentenza nº 2312 da Lazio, Roma, 13 Marzo 2008

Data di Resoluzione13 Marzo 2008
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Prima Sezione

nelle persone dei magistrati:

Dott. Antonino Savo Amodio Presidente

Dott. Silvia Martino Componente

Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6540 del 2007, proposto da

SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Mario Siragusa, Laura De Sanctis ed Alessia Montani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Dora n. 1

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nonché

Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;

Xilopan, in persona del legale rappresentante pro tempore;

SIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

SAMA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

SIT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

SACIC Legno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Gruppo Frati S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Frati Luigi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Fantoni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento

del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato nell'adunanza del 17.5.2007 n. 16835;

di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, coordinato o connesso

sul ricorso n. 6894 del 2007, proposto da

Gruppo Frati S.p.A

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario De Bellis, Paolo Colombo e Piero Fattori ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nonché

SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento

del provvedimento n. 16835 assunto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 17.5.2007, con cui la medesima Autorità ha deliberato che la Frati Luigi S.p.a. (società controllata) ha posto in essere, unitamente ad altre Società, un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 81 del trattato CE ed in ragione di ciò ha applicato al Gruppo Frati S.p.a. (società controllante) una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di ¤ 6.955.200

sul ricorso n. 6994 del 2007, proposto da

SIT S.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Camilli, Andrea Cicala, Paolo Ziotti ed Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nonché

Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;

SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento

del provvedimento n. 16835 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato in data 17 maggio 2007 con cui l'AGCM ha condannato la ricorrente al pagamento, entro il termine di novanta giorni dalla notifica, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad ¤ 3.024.000,00 per violazione dell'art. 81 CE;

di ogni altro atto o comportamento presupposto o connesso, in particolare:

del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 23 novembre 2006, di rigetto degli impegni proposti dall'esponente ai sensi dell'art. 14 ter L. 287/1990 in data 10 novembre 2006, in quanto atto presupposto

sul ricorso n. 6996 del 2007, proposto da

SIA S.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Camilli, Andrea Cicala, Paolo Ziotti ed Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nonché

Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;

SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento

del provvedimento n. 16835 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato in data 17 maggio 2007 con cui l'AGCM ha condannato la ricorrente al pagamento, entro il termine di novanta giorni dalla notifica, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad ¤ 5.544.000,00 per violazione dell'art. 81 CE;

di ogni altro atto o comportamento presupposto o connesso, in particolare:

del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 23 novembre 2006, di rigetto degli impegni proposti dall'esponente ai sensi dell'art. 14 ter L. 287/1990 in data 10 novembre 2006, in quanto atto presupposto

sul ricorso n. 6997 del 2007, proposto da

SACIC Legno S.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Camilli, Andrea Cicala, Paolo Ziotti ed Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nonché

Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;

SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento

del provvedimento n. 16835 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato in data 17 maggio 2007 con cui l'AGCM ha condannato la ricorrente al pagamento, entro il termine di novanta giorni dalla notifica, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad ¤ 2.520.000,00 per violazione dell'art. 81 CE;

di ogni altro atto o comportamento presupposto o connesso, in particolare:

del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 23 novembre 2006, di rigetto degli impegni proposti dall'esponente ai sensi dell'art. 14 ter L. 287/1990 in data 10 novembre 2006, in quanto atto presupposto

sul ricorso n. 7000 del 2007, proposto da

SAMA S.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Camilli, Andrea Cicala, Paolo Ziotti ed Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nonché

Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 103;

SAIB - Società Agglomerati Industriali Bosi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento

del provvedimento n. 16835 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato in data 17 maggio 2007 con cui l'AGCM ha condannato la ricorrente al pagamento, entro il termine di novanta giorni dalla notifica, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad ¤ 7.056.000,00 per violazione dell'art. 81 CE;

di ogni altro atto o comportamento presupposto, consequenziale o connesso, in particolare: del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 23 novembre 2006, di rigetto degli impegni proposti dall'esponente ai sensi dell'art. 14 ter L. 287/1990 in data 10 novembre 2006, in quanto atto presupposto

sul ricorso n. 7058 del 2007, proposto da

Fantoni S.p.a.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paolo Mansi, Bruno Amadio e Raffaele Izzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Lungotevere Marzio n. 3

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

nonché

Gruppo Trombini S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato dott. Giovanni Gioli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolucci, Vittorio Paolucci e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliato...

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