Sentenza nº 1264 da Lazio, Roma, 13 Febbraio 2008

Data di Resoluzione13 Febbraio 2008
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 1696 Reg.Ric.
SEZIONE III quater Anno 2007

composta dai magistrati:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente

ANTONIO AMICUZZI Consigliere

CARLO TAGLIENTI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1696 del 2007 proposto dalle società: Tecnologie Sanitarie SpA, Ital Tbs SpA, GE Medical System Italia SpA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in proprio e quale capogruppo mandataria la prima e mandanti le altre due, rappresentate e difese dall'avv. Valentino Vulpetti, presso il quale hanno eletto domicilio in Roma, via Sabotino n. 2/A;

CONTRO

L'Azienda Unità' Sanitaria Locale Roma "D", in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gloria Di Gregorio e Fabio Ferrara, domiciliata presso la sede dell'ente in Roma via Casal Bernocchi n. 73;

e nei confronti di

Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con le imprese:

Foretec Srl, EBM Elettronica Bio Medicale S.r.l., Esaote S.p.A.,Siemens S.p.A., Philips Medical System S.p.A.,

rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Izzo, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

per l'annullamento

di tutti gli atti della gara indetta dalla AUSL Roma D per l'aggiudicazione dei "Servizi Integrati di Gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e biomedicali" per la durata di cinque anni;

di ogni atto connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della capogruppo ATI controinteressata;

Visti i motivi aggiunti prodotti con tre separati atti;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

viste le proprie ordinanze collegiali n. 1163 del 15 marzo 2007 e n.3245 del 4 luglio 2007;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

A - Con ricorso notificato il 23 marzo 2007 e depositato il 26 successivo la società Tecnologie Sanitarie s.p.a., in proprio e quale mandataria di associazione temporanea d'imprese con le società indicate in epigrafe, unitamente alle stesse, pure qui ricorrenti, ha impugnato tutti gli atti relativi alla gara indetta dalla Azienda USL Roma D per l'aggiudicazione dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e biomediche per la durata di anni cinque (importo complessivo a base d'asta per il quinquennio ¤ 5.256,197,45 esclusa IVA).

Premessa l'illustrazione della normativa di gara ed evidenziati i risultati della procedura, che ha visto aggiudicatario il raggruppamento con capogruppo Ingegneria Biomedica Santa Lucia con punti 96, 95, seguito dal raggruppamento della capogruppo ricorrente Tecnologie Sanitarie, con punti 79,30 e dal raggruppamento Hospital Consulting con punti 77,55, le ricorrenti deducono i seguenti profili di gravame:

  1. Esclusione dalla gara dell'aggiudicataria per:

    1.1. difetto di legittimazione della sig.ra Francesca Rossi ad agire per l'ATI; violazione degli artt. 37 c. 14 e 15 del D.Lgs. 163/06 (codice degli appalti pubblici); illegittimità dell'art. 7.2.1. n. 3 del disciplinare di gara: il mandato speciale a presentare l'offerta deve essere conferito al legale rappresentante dell'impresa mandataria e non a terzi, e non è delegabile; l'atto costitutivo dell'ATI non prevedeva la possibilità di delega del legale rappresentante a terzi; la firmataria era comunque legittimata a presentare l'offerta solo per la mandataria e non per tutte le imprese associate. La procura è stata rilasciata prima della costituzione dell'ATI; in questa la procura è al legale rappresentante;

    1.2. difetto di legittimazione dell'ing. Fabio Fantoni ad agire per Elettronica Biomedicale: il potere di rappresentanza è del presidente del Consiglio di Amministrazione e non del direttore generale;

    1.3. violazione dell'art. 7.2.1. n. 6 del disciplinare di gara; violazione dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06: l'offerta economica e le altre dichiarazioni della Siemens s.p.a.sono sottoscritte da soggetto non legittimato per mancanza di dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti generali ex art. 38 D.Lgs. 163/06 (moralità e professionalità) per essere procuratore agente. Nemmeno per il direttore tecnico sussiste tale dichiarazione;

    1.4. Insufficiente capacità tecnico-economico-finanziaria di FORETEC s.r.l.; violazione art. 7.2.1. nn. 6, 10 e 11 del disciplinare di gara: nel 2003 non ha svolto servizi analoghi nè maturato fatturato specifico; ha avuto un solo dipendente di media nel triennio; mancanza quindi dell'esperienza nel triennio precedente;

    1.5. violazione dell'art. 86 c. 5 del D.Lgs. 163/06 (omessa produzione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che compongono l'offerta); violazione della par condicio: sin dalla presentazione debbono essere fornite giustificazioni alle voci di prezzo, qui mancanti.

  2. Illegittimità delle valtuazioni tecniche espresse dalla Commissione: con riguardo ai progetti offerta presentati dalla ATI IBSL (Ingegneria Biomedica Santa Lucia) e ATI TS (Tecnologie Sanitarie). Irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà: premesso che all'esito delle valutazioni dei progetti l'ATI TS ha conseguito il punteggio di 39,60, e l'ATI IBSL quello di 57,80, le ricorrenti svolgono le seguenti considerazioni in ordine ai singoli elementi di valutazione:

    2.1. Circa le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche del servizio (max p. 28): a) per la manutenzione preventiva: l'aggiudicataria esclude 523 apparecchiature e la ricorrente nessuna; b) controlli funzionali: l'aggiudicataria non ha incluso le centrifughe refrigeranti;

    2.2. Merito tecnico: a) principali servizi prestati: non c'è spiegazione dei 2 punti in più; b) progetto formazione, istruzione e mezzi di controllo forniti dalla ASL: monte ore assai superiore offerto dalla ricorrente; c) dimensioni struttura aziendale: non vi sono spiegazioni del punteggio assegnato; d) gestione informatizzata servizio: l'offerta dell'aggiudicataria non è conforme alle prescrizioni minime tecniche (6 computers fissi e 1 portatile);

  3. Omessa verifica dell' anomalia dell' offerta. Violazione art. 86 c. 2 del D.Lgs. 163/06: l'offerta dell'aggiudicataria doveva essere sottoposta a verifica perchè i punti assegnati sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi del bando.

  4. Illegittimità dell'intera procedura.

    4.1. Illegittimità del disciplinare di gara, art. 6.12: criteri soggettivi non attinenti all'offerta. Violazione art. 83 c. 1 della legge n. 163/06 violazione principi comunitari, illogicità: nel merito tecnico i punti a) e c) fanno riferimento a precedenti servizi e a strutture presenti sul territorio;

    4.2. Illegittimità dell'art. 6.1.2. n. 1 lett. a) nella parte in cui non indica la ponderazione dei subelementi di cui alla lett. a), illegittima attività della commissione nella ponderazione: violazione degli artt. 83 c. 2 e 4 D.Lgs. 163/06 e dell'art. 53 della Direttiva 2004/18/CE; violazione principi di segretezza e par condicio. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento: la valutazione dei vari elementi da prendere in considerazione deve essere nel bando; qui sono stati fissati punteggi arbitrari dalla Commissione ai subelementi; la Commissione prima dell'apertura delle buste deve predeterminare i criteri motivandoli per attribuire i punteggi ai sub criteri.

    4.3. Illegittimità dell'art. 6.1.1 nello stabilire le formule di assegnazione del punteggio relativo al prezzo offerto. La formula non consente l'assegnazione del punteggio massimo di 40 punti.

    4.4. Illegittimità dell'art. 6.1.2. n. 2 lett. g) max 10 punti per sevizi integrativi e aggiuntivi e migliorie; violazione art. 76 D.Lgs. 163/06; illegittima valutazione della Commissione: nessun criterio chiarisce come valutare detti servizi integrativi o migliorie; l'attività valutativa è senza motivazione, genericità anche per l'individuazione delle migliorie.

    4.5. Precisazioni sull'interesse alle precedenti censure: è interesse strumentale alla rinnovazione della gara; è superata la prova di resistenza.

    4.6. Difetto di motivazione nella valutazione delle offerte tecniche, violazione degli artt. 83 c. 4 e 79 c. 2 D.Lgs. 163/06 e dell' art. 3 L. 241/90. mancata predeterminazione dei criteri di assegnazione dei punteggi che risultano senza motivazione: obbligo di comunicare le caratteristiche ed i vantaggi dell'offerta selezionata.

    4.7. violazione dell'obbligo di custodia dei plichi, violazione dell' art. 97 Cost. Violazione del principio di segretezza dell'offerta, dell'imparzialità e della par condicio; dai verbali non si rilevano le cautele adottate per la custodia dei plichi.

    4.8. violazione del principio di pubblicità della seduta di apertura dei plichi d'offerta e integrità dei plichi: non è stata verificata l'integrità dei plichi in seduta pubblica.

    4.9. violazione del principio di verbalizzazione delle attività valutative. illegittimità dei verbali delle sedute riservate del 22.11 e 30.11.2006. assenza del segretario verbalizzante che non risulta firmatario di tali due verbali.

    4.10. Illegittimità composizione della Commissione; violazione degli artt. 84 c. 2, 4, 8 e 10 D.Lgs. 163/06: non risulta l'esperienza e la professionalità dei commissari.

    Costituitasi la società controinteressata, ha controdedotto nei termini seguenti:

    - in base all' art. 2384 c.c. il legale rappresentante può conferire mandato speciale (egli ha mandato generale) ad altro dirigente; corretto è quindi l'art. 7.2.1. n. 3 del disciplinare;

    - all'atto costitutivo dell'ATI risulta allegata la procura speciale alla sig.ra F. ROSSI conosciuta da tutti;

    - la procedura contempla...

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