Sentenza nº 55 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2012

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione09 Marzo 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 55

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13, e 6, comma 5, della legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)” e successive modifiche, alla L.R. 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio” e successive modifiche e alla L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)”. Promozione della costituzione dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 giugno 2011, depositato in cancelleria il 5 luglio 2011 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Presidente Alfonso Quaranta d’intesa con il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Renato Marini per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 27 giugno 2011 e depositato il successivo 5 luglio presso la cancelleria di questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13, e 6, comma 5, della legge della Regione Lazio 22 aprile 2011 n. 6, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)” e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio” e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 dicembre 2001, n. 25)”. Promozione della costituzione dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata», deducendo la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma della Costituzione.

  2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha premesso che, con la legge impugnata, si è stabilita una nuova disciplina delle procedure amministrative di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, modificando sul punto le precedenti leggi regionali. Il ricorrente ha ritenuto che, nel far ciò, la Regione Lazio non abbia esercitato la potestà legislativa concorrente, ad essa spettante in subiecta materia, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dallo Stato, né in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, così violando l’art. 117 della Costituzione. Più precisamente venivano denunciati i seguenti vizi delle disposizioni impugnate con il ricorso.

    2.1.– In primo luogo è stato impugnato l’art. 1, comma 4, della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, con il quale si è attribuita alle ASL, anziché alla Regione, la legittimazione ad indire la conferenza dei servizi, necessaria all’acquisizione dei provvedimenti funzionali all’adozione del provvedimento di autorizzazione o accreditamento della struttura sanitaria o sociosanitaria. In tal modo, secondo il ricorrente, si sarebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto la disposizione regionale contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti dagli artt. 14 e 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso alla documentazione amministrativa), che prescrivono come la conferenza di servizi sia indetta dall’ente competente all’adozione del provvedimento finale, nella specie da individuarsi nella Regione e non nelle ASL.

    2.2.– È stato, inoltre, impugnato l’art. 1, comma 5, della legge reg. Lazio n. 6 del 2011, con il quale si consentiva alle strutture sanitarie e sociosanitarie già provvisoriamente accreditate di presentare le domande incolpevolmente omesse, o di integrare quelle incomplete, di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento definitivo, oltre il termine fissato dalla legge regionale previgente. In tal modo, secondo il ricorrente, si sarebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, diversamente da quanto previsto dalla legislazione statale in materia – artt. 8, comma 4, 8-ter e 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e d.P.R. 14 gennaio 1997 – la disposizione regionale prevedrebbe la possibilità per le strutture sanitarie private di continuare ad operare in regime di accreditamento provvisorio, per un periodo di tempo indeterminato, in attesa della eventuale successiva acquisizione delle certificazioni comprovanti il...

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