Ordinanza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 16 Febbraio 2012

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione16 Febbraio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 24

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13 della legge della Regione Puglia 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 27 dicembre 2010, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di costituzione della società Toil s.p.a.;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 27 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13 della legge della Regione Puglia 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009), nella parte in cui, disciplinando gli impianti di distribuzione di carburanti e GPL, prescrive condizioni di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale, da applicarsi anche agli impianti già realizzati ma non ancora collaudati;

che il rimettente è investito del ricorso proposto dalla società Toil s.p.a., nei confronti del Comune di Casarano e della Regione Puglia, per ottenere l’annullamento del provvedimento regionale del 19 maggio 2010 con il quale sono state sospese le operazioni di collaudo dell’impianto di distribuzione di carburanti e GPL, realizzato dalla ricorrente;

che, secondo quanto riferisce il giudice a quo, la predetta società, munita delle prescritte autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, aveva ultimato i lavori di realizzazione dello stesso e richiesto al Comune di Casarano di procedere al collaudo;

che in data 12 maggio 2010 il Comune di Casarano aveva convocato, per il 21 maggio successivo, la Commissione per l’espletamento del collaudo, ai sensi dell’art. 16 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e dell’art. 22 del Regolamento della Regione Puglia 10 gennaio 2006, n. 2 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria);

che, prima della conclusione delle operazioni di collaudo...

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