Sentenza nº 16 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 2012
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 26 Gennaio 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 16
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 Norme per la protezione della fauna selvatica e per lesercizio della caccia in Sardegna), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 marzo-1° aprile 2011, depositato in cancelleria il 5 aprile 2011 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2011.
Visto latto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;
udito nelludienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi lavvocato dello Stato Maria Pia Camassa per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.
Ritenuto in fatto
-
― Giusta conforme deliberazione governativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 29 marzo 2011, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellarticolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 Norme per la protezione della fauna selvatica e per lesercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui, avendo introdotto nella legge della Regione autonoma Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per lesercizio della caccia in Sardegna), lart. 59-bis, prevede, al comma 3 della norma novellata, che, ai fini della disciplina del prelievo venatorio in deroga, lassessore regionale della difesa dellambiente adotti previa deliberazione della Giunta e dintesa cogli assessori dellagricoltura e riforma agraria e delligiene e sanità e dellassistenza sociale il provvedimento in deroga «sentito lIstituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico, composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica», essendo precisato che detto comitato è istituito, su proposta dellassessore della difesa dellambiente, con deliberazione della Giunta regionale.
1.1.― Secondo lavviso del ricorrente, siffatta disposizione violerebbe lart. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione in quanto sarebbe in contrasto con lart. 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), come introdotto dallart. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dellarticolo 9 della direttiva 79/409/CEE).
Il citato art. 19-bis, prosegue il ricorrente, nel recepire la normativa comunitaria, prevede che le deroghe alla direttiva 74/409/CEE siano applicate per periodi determinati, sentiti esclusivamente lIstituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) o gli Istituti riconosciuti a livello regionale.
Per il ricorrente la norma censurata, non prevedendo lacquisizione del parere di cui al citato art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, oltre a confliggere coi ricordati parametri costituzionali sia riguardo alla violazione dei vincoli derivanti dal rispetto dellordinamento comunitario sia riguardo alla competenza legislativa statale in materia di tutela dellambiente, eccede, altresì, dalle competenze statutarie fissate dallart. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
-
― Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, resistendo alla avversa domanda che ritiene inammissibile e, comunque, infondata.
2.1.― Preliminarmente, la resistente eccepisce la inammissibilità del ricorso per oscurità del suo petitum: non sarebbe, infatti, chiaro se la Presidenza del Consiglio si duole del fatto che «quello del comitato tecnico-scientifico previsto dalla legge regionale non sia [ ] un parere degli istituti riconosciuti a livello regionale ovvero [ ] che non sia prevista lacquisizione del solo parere dellIstituto nazionale per la fauna selvatica». Lalternatività fra le due prospettive impugnatorie renderebbe il ricorso inammissibile.
2.2.― Ad ogni modo, prosegue la Regione resistente, in ambedue i casi la questione sarebbe infondata.
Infatti, segnala la difesa regionale, la previsione del rilascio del parere da parte dellIRFS sarebbe pienamente conforme alla previsione dellart. 19-bis della legge n. 157 del 1992 il quale, appunto, menziona quali organi consultivi, accanto allINFS (ora ISPRA), gli istituti riconosciuti a livello regionale. Tale duplice...
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