Sentenza nº 3344 da Sicilia, Palermo, 10 Dicembre 2007

Data di Resoluzione10 Dicembre 2007
EmittenteSicilia - Palermo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3344/07 Reg. Sent.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente N. 260 R.G.
SENTENZA ANNO 2000

sul ricorso n. 260\2000 proposto da NAIMO Calogero, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Li Vigni nel cui studio è elettivamente domiciliato in Corso Tukory n. 142, come da procura a margine del ricorso,

C O N T R O

il Questore di Palermo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso cui domicilia per legge in via A. De Gasperi n. 81

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento emesso in data 18 ottobre 1999 con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile ad uso caccia ed il relativo libretto personale al ricorrente.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

VISTA la costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per l'Amministrazione intimata;

DITO, alla pubblica udienza del 6.11.07, il relatore, referendario Achille Sinatra, e udito altresì l'Avvocato dello Stato G. Tutino per l'Amministrazione intimata;

VISTA la documentazione tutta in atti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con ricorso notificato il 4 gennaio 1999 direttamente presso gli Uffici all'Amministrazione della P.S. e depositato il primo febbraio dello stesso anno, il sig. Calogero Naimo ha impugnato il provvedimento in epigrafe, recante la revoca della licenza di porto di fucile di cui egli era titolare, revoca disposta per essere stato giudicato il ricorrente non idoneo al maneggio delle armi, come da certificazione n. 2777 del 16.9.1999 rilasciata dall'AUSL n. 6 di Palermo.

Riferisce il ricorrente che la revoca gravata sarebbe stata disposta sulla base di un errore materiale nel quale sarebbe incorso, in sede di esame dell'istante teso ad ottenere la certificazione sanitaria da allegare alla domanda, un sostituto del medico di famiglia, che erroneamente avrebbe certificato l'esistenza di turbe psichiche in atto (salvo rilasciare, successivamente, altro certificato di segno opposto).

Sulla scorta di tale affermazione il ricorrente censura la revoca impugnata attraverso un motivo rubricato "Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti - erroneità dei presupposti ed eccesso di potere, sotto il profilo della illogicità e della contraddittorietà manifeste", chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.

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