Legittimità

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 20 SETTEMBRE 2011, N. 34372 (UD. 13 LUGLIO 2011)

PRES. MORGIGNI – EST. ROMIS – P.M. X (CONF.) – RIC. V.G.

Circostanze del reato y Concorso di aggravanti e attenuanti (giudizio di comparazione) y Divieto y Reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti y Aggravante del reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 y Comparazione con circostanze attenuanti generiche y Possibilità y Esclusione.

In base all’art. 3, comma 55, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l’8 agosto 2009, è vietato il giudizio di comparazione (anche di sola equivalenza) tra circostanze attenuanti e l’aggravante prevista dall’art. 187, comma 1 quater, così come inserito dalla predetta legge, del reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. In tal caso la pena deve essere determinata tenendo conto prima dell’aggravante, per poi operare la diminuzione per le attenuanti. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 187; c.p.p., art. 444) (1)

(1) In dottrina, per ulteriori ragguagli in merito al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e l’aggravante del reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza), si veda L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, collana Tribuna Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 67 e 68. Le modifiche introdotte agli artt. 186 e 187 c.s. dalla L. n. 94/2009, sono riportate nel medesimo volumetto, pp. 153 e ss..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Treviglio, applicava a V.G., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi due di arresto ed euro 1000,00 di ammnenda per il reato di guida di un’auto in stato di alterazione psichica dovuta all’uso di sostanza stupefacenti - reato accertato il 12 settembre 2009 - previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante (aver commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00); il giudicante disponeva altresì la sospensione della patente di guida del V. per la durata di mesi 3, ed ordinava la confisca dell’auto.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia il quale ha dedotto: 1) violazione di legge per avere il giudice applicato all’imputato la pena operando il giudizio di comparazione (di equivalenza) tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata e così violando la disposizione di cui all’art. 187, comma 1 quater, del codice della strada, introdotta con l’art. 3, comma 55, lett. b), della legge 15 luglio 2009, n. 94, in forza della quale non è consentito il giudizio di comparazione tra le attenuanti e l’aggravante in argomento;

2) violazione di legge per avere il giudice disposto la sospensione della patente di guida del V. per la durata di tre mesi, e quindi per un periodo inferiore al minimo legale di sei mesi quale previsto in relazione alla legge in vigore al momento del fatto.

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto per quanto di ragione.

Quanto alla pena, il Tribunale ha errato nel formulare il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata al V.; la legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 3, comma 55, lett. B) - entrata in vigore l’8 agosto 2009, e quindi applicabile in relazione alla data del reato addebitato al V. -ha infatti stabilito il divieto del giudizio di comparazione (anche di sola equivalenza) tra attenuanti e l’aggravante “de qua”; in base a tale norma la pena avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto prima dell’aggravante, per poi operare la diminuzione per le attenuanti: donde l’illegalità della pena concordata tra le parti ed applicata dal giudice al V..

L’illegalità della pena applicata al V. comporta l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con trasmissione degli atti al giudice di provenienza per quanto di competenza.

L’annullamento senza rinvio riveste ovviamente carattere assorbente rispetto alla seconda censura dedotta dal ricorrente, peraltro anch’essa fondata posto che la durata minima della sospensione della patente di guida, in relazione al reato contestato al V., era superiore a tre mesi. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. V, 16 SETTEMBRE 2011, N. 34233 (C.C. 8 LUGLIO 2011)

PRES. FERRUA – EST. PALLA – P.M. IZZO (CONF.) – RIC. HURODOVIC

Lesioni personali y Volontarie y Concorso y Autovettura sfuggita a controllo di polizia y Trasportato che inciti alla fuga il conducente y Conseguenze y Sinistro con lesioni gravi a carico di minore y Con-corso del trasportato nei reati di lesioni personali

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volontarie ed in quelli previsti dall’art. 189, commi 6 e 7, c.s. y Configurabilità y Sussistenza.

Sussiste concorso nei reati di lesioni personali volontarie aggravate ed in quelli previsti dall’art. 189, commi 6 e 7, c.s., nella condotta di chi, trasportato su autovettura sottrattasi a controllo di polizia, abbia incitato il conducente della stessa a proseguire la fuga cagionando un incidente con lesioni gravi a carico di minore. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 582; c.p., art. 583; nuovo c.s., art. 189) (1)

(1) Utili riferimenti in tema di reati di fuga dopo un incidente e di omissione di soccorso, si rinvengono in: Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2003, Mancini, in Arch. giur. circ. 2003, 385; Cass. pen., sez. IV, 25 ottobre 2002, Tagliatti, ivi 2003, 17 e Cass. pen., sez. IV, 9 agosto 2002, Di Gregorio, ivi 2003, 25. In dottrina, F. PICCIONI, I reati stradali, ed. Gruppo 24 ORE, Milano 2011, pp. 279 e ss..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Hudorovic ricorre avverso l’ordinanza 11 febbraio 2011 del Tribunale del riesame di Firenze che ha confermato quella di custodia cautelare emessa dal locale g.i.p. per i reati di concorso in lesioni personali aggravate (capo A) e violazione dell’art. 189/1-6 (capo B) e dell’art. 189/1-7 del codice della strada (capo C), in relazione alla causazione dell’incidente stradale, avvenuto in Sesto Fiorentino il 21 ottobre 2010, a seguito del quale Z, di anni nove, trasportato sulla vettura Toyota Yaris tg. (Omissis) violente-mente urtata dalla vettura Jaguar X tg. (Omissis) - che si era sottratta ad un controllo della polizia dando vita ad un inseguimento per le vie cittadine -, condotta da X e sulla quale era trasportato Hudorovic, riportava lesioni gravi al midollo con successiva tetraplegia.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento del-l’impugnato provvedimento, con il primo motivo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., essendo l’imputazione di concorso in lesioni personali volontarie stata prospettata carico di soggetto, l’Hudorovic, che era semplice trasportato nella vettura coinvolta nell’incidente occorso il 21 ottobre 2010 in Sesto Fiorentino, occupando il sedile posteriore destro.

In tale situazione -sostiene la difesa del ricorrente -non poteva configurarsi una ipotesi di concorso ex art. 110 c.p. dal momento che la vettura poteva essere condotta soltanto dal soggetto che si era posto alla guida della medesima e sul quale solo incombeva l’obbligo giuridico di rispettare la segnaletica stradale e le regole disciplinanti la circolazione, l’incidente essendo avvenuto in conseguenza dell’attraversamento di una intersezione stradale a causa del mancato rispetto della segnaletica verticale semaforica, che presentava la luce rossa, dovuto ad una estemporanea decisione del guidatore, senza che l’Hudorovic avesse potuto né scendere dal veicolo in corsa né adoperarsi per impedire il prosieguo della condotta imprudente, obbligo giuridico che peraltro non gravava su di lui.

Non poteva poi valere come elemento dirimente - ma come tale individuato dai giudici del riesame -il contenuto della relazione di p.g., del 2 novembre 2010, secondo cui, allorché gli operanti si erano avvicinati agli sportelli posteriori della vettura Jaguar dopo aver intimato agli occupanti, con l’utilizzo del megafono, di spegnere il motore e di uscire poggiando le chiavi sul tetto dell’auto, i passeggeri posteriori avevano percosso i sedili anteriori e quindi il veicolo aveva ripreso la marcia “sgommando” per poi darsi alla fuga.

Tale condotta, infatti, lungi dal costituire grave indizio di concorso nel reato di lesioni, sotto il profilo della volontaria accettazione della causazione dell’evento lesivo poi verificatosi, costituiva un comportamento non inequivocamente diretto alla esortazione alla fuga, in relazione alla quale non era stato contestato ad alcuno il reato di resistenza, ben potendo peraltro a detto comportamento aver fatto seguito altri comportamenti diversamente connotanti l’intenzione dell’agente.

Inoltre, il tribunale del riesame aveva omesso di esa-minare la consulenza tecnica depositata il 20 gennaio 2011, da cui risultava che al momento dell’impatto l’auto investitrice viaggiava ad una velocità di 60 km/h, per cui non poteva essere considerata quella di 120 km/h, quale indicata dagli operanti, che, come affermato dal c.t., costituiva il valore indicato dalla polizia con riferimento alle velocità tenuta dalla Volante per riuscire a riprendere il veicolo fuggitivo dopo averlo più volte perso di vista.

Mancavano pertanto -a giudizio della difesa -quei gravi indizi di colpevolezza che potessero consentire di ritenere la sussistenza di una volontaria partecipazione dell’Hudorovic al reato di lesioni dolose, non potendo poi l’eventuale mancanza di disincentivazione configurare una partecipazione omissiva, poiché sul prevenuto non gravava alcun obbligo giuridico di impedire l’evento e peraltro - si evidenzia con il secondo motivo - la individuazione della velocità era stata del tutto omessa dal tribunale fiorentino che aveva ignorato l’espleteta consulenza tecnica richiesta dal p.m..

Contraddittorio -osserva conclusivamente la difesa -era anche l’elemento ritenuto determinante dai giudici e rappresentato dalla...

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