Ordinanza nº 291 da Constitutional Court (Italy), 04 Novembre 2011

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione04 Novembre 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 291

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimento vertente tra Pignataro Maria Catena Rita e l’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania ed altro con ordinanza del 2 novembre 2010, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania – chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, proposta dalla ricorrente nei confronti dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Palermo, in ragione della dedotta illegittimità della esclusione quale candidata di lista, nella circoscrizione elettorale di Catania, all’elezione dell’Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, pronunciata «poiché iscritta nelle liste elettorali del Comune di Casale sul Sile (TV), ubicato fuori dal territorio della Regione Sicilia» –, con ordinanza emessa il 2 novembre 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), per contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione;

che – premesso, in fatto, di avere sollevato in merito questione di pregiudizialità comunitaria, in ordine alla quale la Corte di giustizia CE (ordinanza 26 marzo 2009, C-535/08), si è ritenuta incompetente, affermando l’insussistenza di ogni collegamento fra la situazione della ricorrente nella causa principale e una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato, in particolare dagli artt. 17 e 18 – il rimettente pregiudizialmente ribadisce la...

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