Legittimità

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 7 APRILE 2011, N. 13745 (UD. 16 DICEMBRE 2010)

PRES. ZECCA – EST. BIANCHI – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. B.A.

Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Modalità y Alcoltest y Legittimità y Obbligo di accertamento dello stato di ebbrezza da parte di strutture sanitarie y Violazione dell’art. 186, comma 5, c.s. y Esclusione.

L’art. 186, comma 5, c.s., nel prevedere che per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l’accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e pertanto è legittimo ed ha pieno valore probatorio l’accertamento con etilometro effettuato dagli organi di polizia. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)

(1) In dottrina, v. L. BENINI, G. A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, collana Tribuna Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 28 e ss..

Svolgimento del processo

  1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale B.A. è stato ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza e condannato a 10 giorni di arresto ed Euro 200,00 di ammenda con sospensione della patente di guida per 8 mesi.

  2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo inosservanza di norme giuridiche ed in particolare dell’art. 186, comma 5, che prescrive che, per i conducenti coinvolti in incidenti, l’accertamento del tasso alcolemico deve essere effettuato dalle strutture sanitarie, per assicurare che lo stesso sia effettuato con maggiori garanzie attese le conseguenze che il fatto ha sul lato del risarcimento del danno; nella specie, invece, è stato effettuato solo il test con l’etilometro. Altra violazione consiste nel fatto che l’alcoltest è stato eseguito solo alle 6,47 e alle 7,07, mentre l’incidente si era verificato alle 4,45 circa; dunque l’accertamento è stato eseguito a distanza di oltre due ore dai fatti, facendo sì che il rilievo non fosse più riferibile all’attività di guida; inoltre - sostiene il ricorrente - il B. non era rimasto sotto il controllo degli agenti ma era stato portato in ospedale dove aveva ingerito alcol. Sotto i detti profili la prova andava considerata inutilizza- bile o quanto meno nulla.

    Motivi della decisione

  3. Il ricorso non merita accoglimento. Come già correttamente ha osservato la Corte di appello, l’art. 186 C.d.S., comma 5, nel prevedere che per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l’accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l’accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l’etilometro. Si tratta solo di una modalità aggiuntiva e di una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell’uno o nell’altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l’esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell’incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite. L’accertamento effettuato con l’alcoltest è in ogni caso del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.

    Inammissibili sono poi le censure con le quali ancora in questa sede si dubita dei risultati del test e si prospetta l’eventualità che il B. abbia ingerito alcol dopo l’incidente; di tali questioni si sono già occupati il Tribunale e la Corte di appello che, con motivazione completa e del tutto logica, hanno posto in evidenza le imprecisioni contenute nel rap- porto di servizio circa l’ora in cui era avvenuto l’incidente (che si dava per avvenuto un’ora prima dell’ora pacificamente accertata) e l’inattendibilità della deposizione del collega che assortamente avrebbe offerto da bere al B.. La insistita prospettazione di tali argomenti davanti a questo giudice non è consentita attesa la natura tassativa delle violazioni che possono essere dedotte come motivi di ricorso per Cassazione, che escludono ogni valutazione di merito.

  4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)

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    CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 25 MARZO 2011, N. 6971

    PRES. SETTIMJ – EST. PETITTI – P.M. GOLIA (DIFF.) – RIC. STEFANONI (AVV.TI D’ANGELANTONIO E RIVA) C. PREFETTURA DI PARMA E MINISTERO DELL’INTERNO

    Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni amministrative y Contestazione y Non immediata y Notifica entro centocinquanta giorni y Criteri.

    In caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della violazione, l’art. 201 c.s. dispone che la P.A. è tenuta a notificare il verbale al trasgres- sore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge - ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli - la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 201) (1)

    (1) La fattispecie in esame è relativa all’art. 201, comma 1, c.s., nel testo “ratione temporis” applicabile, prima delle modifiche apportate dalla L. n. 120/2010 che ha mutato in novanta giorni il precedente termine di centocinquanta per la notificazione del verbale di contestazione della violazione, qualora questa non possa essere immediatamente contestata. Nel medesimo senso, v. la sentenza, citata in parte motiva, Cass. civ. 22 ottobre 2009, n. 22400, in questa Rivista 2010, 318, secondo cui “la decorrenza del termine di 150 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell’infrazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 201 del codice della strada, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 151 del 2003 convertito nella L. n. 214 del 2003, coincide con quella dell’accertamento della violazione nel solo caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall’art. 196 cod. strada, anche il luogo di residenza. Ne consegue che, all’impossibilità di identificare in base a detti dati l’autore della trasgressione, si deve assimilare l’ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza.”. Con la pronuncia Cass. civ. 9 dicembre 2010, n. 24851, ivi 2011, 302, le SS.UU. hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto relativamente all’individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di 150 giorni entro il quale - secondo quanto disposto dall’art. 201 c.s. - il verbale contenente la contestazione di infrazione al codice della strada deve essere notificato al trasgressore nel caso di mutamento di residenza. Detto termine, secondo le SS.UU. decorre sempre e comunque da quando il trasgressore abbia chiesto l’annotazione del cambio di residenza agli uffici dello stato civile dell’amministrazione comunale indipendentemente dall’eventuale analoga segnalazione anche all’Archivio Nazionale dei Veicoli tenuto dalla Motorizzazione civile.

    Svolgimento del processo

    Con sentenza depositata il 10 ottobre 2005, il Giudice di pace di Fornovo al Taro ha accolto, limitatamente alla sanzione applicata, l’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Parma nei confronti di Stefanoni Pierennio, in proprio e quale legale rappresentante della Planet Sport Associazione Sportiva, per il pagamento di una sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 142 c.d.s., comma 8, rilevata il 4 aprile 2004 e oggetto di un verbale di contestazione notificato il 14 ottobre 2004.

    Il Giudice di pace, per quanto in questa sede rileva, ha rigettato il motivo di opposizione con il quale l’opponente, in proprio e nella qualità, aveva dedotto la violazione dell’art. 201 c.d.s., per essere il verbale di accertamento stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla violazione. In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto che il termine di 150 giorni decorresse dal momento in cui, all’esito della notifica eseguita presso l’indirizzo risultante dalla banca dati della ex M.C.T.C., era stato necessario eseguire una nuova visura presso il P.R.A., dalla quale era emerso l’esatto indirizzo della destinataria del verbale. Secondo il giudice di pace, infatti, la dizione dell’art. 201 c.d.s., secondo cui qualora l’effettivo trasgressore sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata entro 150 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo o comunque dalla data in cui la P.A. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, doveva essere interpretata nel senso che l’Amministrazione è libera di effettuare la prima verifica o presso i pubblici registri o presso l’archivio nazionale, sicché, nel caso in cui dalla prima banca dati non risulti una indicazione utile alla identificazione, inizia a decorre un ulteriore termine di 150 giorni, rimanendo irrilevante la circostanza che, in ipotesi, nell’altra banca dati le indicazioni esatte fossero contenute già al tempo dell’accertamento.

    Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Stefanoni Pierennio, in proprio e quale legale rappresentante...

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