Sentenza nº 5087 da Council of State (Italy), 12 Settembre 2011

Data di Resoluzione12 Settembre 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 05312/2010, resa tra le parti, concernente: rimozione di occupazione di suolo pubblico.

sul ricorso numero di registro generale 5718 del 2010, proposto dal Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Delfini e Rosalda Rocchi, domiciliato per legge in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

Stefania Biccai, nonché la soc. Bas S.a.s. di Proietti Augusto, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Di Meglio, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Innocenzo XI, 8;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Biccai Stefania e della Bas S.a.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l'avvocato Rocchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sig.ra Stefania Biccai e la società Bas S.a.s. di Proietti Augusto, titolari di autorizzazione del Comune di Roma ad esercitare l'attività di commercio in forma itinerante su aree pubbliche, avevano occupato un'area rimasta libera nel mercato rionale giornaliero di via Montebello (I Municipio), attraverso il posizionamento di 4 brande, per una superficie complessiva di circa mq. 7,00.

Con D.D. n. 821 del 2 marzo 2007 il Comune di Roma aveva quindi ordinato loro, dietro rapporto redatto dalla Polizia Municipale a seguito di intervento del 2 marzo 2006, di cessare l'attività commerciale svolta in sede fissa nel mercato di via Montebello e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Successivamente il Dirigente dell'VIII Municipio, con nota del 9 marzo 2007, specificava ai predetti che ai titolari di autorizzazione al commercio nella forma itinerante era inibito l'utilizzo del titolo nei Municipi I, II, III e XVII, secondo quanto previsto dalle delibere C.C. n. 35 e 36 del 6 febbraio 2006.

Avverso tali atti, tra cui, in particolare, l'art. 20, comma 2, della delibera C.C. n. 35 del 6 febbraio 2006 e l'art. 17, comma 1, della delibera C.C. n. 36 del 6 febbraio 2006, recanti la riferita inibitoria, la Biccai e la Bas S.a.s. proponevano impugnativa dinanzi al T.A.R. per il Lazio, cui resisteva il Comune di Roma.

Le disposizioni avversate, aveva tra l'altro osservato parte ricorrente, erano ripetitive di precedenti provvedimenti comunali, di contenuto analogo, già annullati dallo stesso TAR con le sentenze definitive n. 79/2000 e n. 6014/2005, in ragione dell'ampiezza delle aree interessate dal divieto e della genericità della sua motivazione.

All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 5312/2010, mentre respingeva le censure mosse dalle ricorrenti avverso la D.D. n. 821 del 2 marzo 2007, che aveva ordinato loro di cessare l'attività commerciale svolta in sede fissa nel mercato di via Montebello e di ripristinare lo stato dei luoghi, ne accoglieva invece le doglianze che avevano investito le delibere consiliari nn. 35 e 36 del 2006, e relativa nota dirigenziale di comunicazione del 9 marzo 2007, nella parte in cui esse prescrivevano che i titolari delle autorizzazioni in forma itinerante non potessero svolgere attività commerciale nei Municipi I, II, III e XVII né nel settore 10 di cui alla delibera n. 104/1994.

La motivazione a sostegno del decisum sfavorevole al Comune di Roma era la seguente:

?In particolare, le ricorrenti deducono che le delibere nn. 35 e 36 del 2006, nella parte in cui pongono il divieto per i titolari di autorizzazioni in forma itinerante a svolgere attività commerciale nei Municipi I, II, III e XVII e nel settore 10 di cui alla delibera G.C. n. 104/1994, reiterano disposizioni analoghe (contenute, in particolare, nell'ordinanza n. 449/1995) che sono state annullate dal TAR Lazio con sentenze n. 79/2000 e n. 6014/2005.

Il Collegio, sul punto, ritiene ancora attuali, anche con riferimento all'art. 20, comma 2, della delibera n. 35/2006 e all'art. 17, comma 1, della delibera n. 36/2006, le considerazioni svolte, in altra fattispecie, nelle citate sentenze del Tribunale poiché, anche in questo caso, le previsioni citate, oltre ad essere generiche circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 28, comma 16, del D.lgs n. 114/98, riguardano un'area estesa di territorio comunale senza una concreta individuazione dei siti di specifica rilevanza di cui alla normativa da ultimo citata, risolvendosi (tali disposizioni) in un divieto generalizzato che limita, senza una specifica motivazione, la libera esplicazione dell'attività privata.

In sintesi, il ricorso, in questa parte, va accolto e vanno annullati la nota n. 16688 del 9 marzo 2007, l'art. 20, comma 2, della delibera n. 35/2006 e l'art. 17, comma 1, della delibera n. 36/2006, fatti salvi tuttavia gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.?

Il Comune di Roma avverso la detta sentenza proponeva il presente appello...

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