Sentenza nº 342 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreFrancesco Amirante
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 342

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††† "

- Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria†††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27 ottobre 2004 (doc. IV-quater, n. 77), relativa alla insindacabilit‡, ai sensi dellíart. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nel confronti del dott. Paolo Ielo, promosso dalla Corte díappello di Brescia con ricorso notificato il 4 agosto 2005, depositato in cancelleria lí11 agosto 2005 ed iscritto al n. 35 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visto líatto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nellíudienza pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante;

udito líavvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. ññ Con ricorso del 31 gennaio 2005 la Corte di appello di Brescia ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 27 ottobre 2004 (doc. IV-quater, n. 77) con la quale ñ in conformit‡ alla proposta della Giunta per le autorizzazioni ñ Ë stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi Ë sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da questíultimo nellíesercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dellíart. 68, primo comma, della Costituzione.

    Premette la Corte di appello che il suddetto deputato, nel corso della trasmissione televisiva ìSgarbi quotidianiî del 28 dicembre 1995, aveva letto e commentato alcuni articoli di stampa nei quali si dava notizia che il G.I.P. del Tribunale di Milano, allíesito dellíudienza preliminare, aveva prosciolto alcuni imputati ñ tra i quali Fedele Confalonieri, presidente della societ‡ Mediaset proprietaria dellíemittente televisiva ìCanale 5î ñ dal reato di finanziamento illecito al partito socialista italiano. Nel dare lettura dellíarticolo pubblicato sullíargomento dal quotidiano ìIl Messaggeroî in data 23 dicembre 1995, il parlamentare aveva rivolto una serie di pesanti apprezzamenti nei confronti del dott. Paolo Ielo, allíepoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ritenendolo responsabile della conduzione dellíinchiesta che si era poi conclusa col proscioglimento del Confalonieri e degli altri imputati. Nel corso della medesima trasmissione, poi, era stata mandata in onda una parte dellíintervista resa dal Confalonieri, il quale aveva fatto presente di essere stato inquisito per líallestimento di stand in occasione del congresso del partito socialista, mentre per fatti identici ñ compiuti perÚ in occasione di congressi di altri partiti, nella specie il partito comunista italiano ñ nessuna iniziativa era stata assunta dalla magistratura. A commento di tale intervista, il deputato aveva pronunciato una serie di frasi contro il dottor Ielo, ipotizzando un uso distorto della giustizia consistente nel trattare in modo diverso fatti sostanzialmente analoghi (´Per la stessa cosa fatta da Confalonieri, con il partito comunista non si era aperta líinchiesta. Il che cosa vuol dire? Vuol dire due pesi e due misure. Vuol dire proteggere il partito comunista e per lo stesso reato non iniziare neanche il procedimento, il quale dopo due anni finisce con il proscioglimentoÖEí una cosa intollerabile ÖIo qui ho voluto ricordare come un esempio di cattiva giustizia di cui, naturalmente, il magistrato Ë il pubblico ministero Ieloª).

    Instauratosi, a seguito di querela da parte del dott. Ielo, il procedimento penale nei confronti dellíonorevole Sgarbi, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 9 maggio 2002, aveva...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT