Ordinanza nº 239 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 2011

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione22 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 239

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, nel procedimento penale a carico di P. R. con ordinanza del 24 novembre 2010, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2011, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, con ordinanza del 24 novembre 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede che non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputata sia la madre di un figlio minore invalido al 100%, con lei convivente, che necessiti della costante presenza della madre»;

che il rimettente riferisce di doversi pronunciare in ordine all’appello proposto dai difensori di P. R. avverso l’ordinanza, emessa il 30 settembre 2010, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale è stata respinta l’istanza per la revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, adottata nei confronti dell’indagata;

che, in particolare, il Tribunale espone che, con ordinanza n. 2367/09 R.G., il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto l’applicazione a carico di P. R. della indicata misura, perché gravemente indiziata dei reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che avverso tale ordinanza la difesa di P. R. ha proposto istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., istanza che, all’esito dell’udienza camerale del 5 gennaio 2010, è stata respinta;

che con successiva istanza, formulata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., i difensori di P. R. hanno presentato richiesta di revoca o sostituzione della misura in atto;

che all’istanza è stata allegata una relazione medica del dirigente dell’Unità operativa neuropsichiatria infantile – ASP – di Catanzaro, in data 9 agosto 2010, relativa alle condizioni di salute del figlio minore della donna, nella quale si afferma che la maturità psicofisica di detto minore, per le deficienze intellettive da cui è affetto, corrisponde a quella di un bambino di età inferiore ad anni tre;

che, alla luce di tale documentazione, i difensori dell’indagata hanno sostenuto che, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.;

che il giudice per le indagini preliminari, acquisito il parere negativo del pubblico ministero, ha respinto l’istanza con l’ordinanza oggetto di impugnazione;

che avverso tale provvedimento i difensori hanno proposto appello, con il quale hanno censurato la pronuncia di rigetto riproponendo le argomentazioni già dedotte a sostegno dell’istanza de libertate e contestando l’interpretazione del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto di non ricondurre il caso in esame nel novero delle ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 275 cod. proc. pen.;

che, al riguardo, il rimettente riferisce le argomentazioni difensive dirette a sostenere la riconducibilità della fattispecie oggetto del giudizio a quo in quelle previste dalla norma ora citata, basate sull’assunto che la deficienza intellettiva del minore, convivente con la prevenuta, lungi dal costituire un caso analogo, rappresenterebbe una situazione identica a quella contemplata dalla norma che sancisce il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nei soli casi di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero nei confronti del padre, laddove la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

che da ciò, ad avviso della difesa, dovrebbe dedursi che il legislatore abbia inteso tutelare l’età evolutiva e non il dato anagrafico, sicché andrebbero riconosciuti la funzione sociale della maternità ed il rilievo dell’inserimento della donna nella famiglia, nonché andrebbe affermata l’esigenza della quotidiana partecipazione della madre alla cura ed alla assistenza morale e materiale della prole disabile, consentendo una condizione esistenziale rispettosa della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia del soggetto disabile;

che il rimettente, poi, espone che, all’udienza camerale del 26 ottobre 2010, fissata per la trattazione del ricorso, assente l’indagata, la difesa ha prodotto documentazione attestante lo stato detentivo di B. S. (marito dell’indagata e padre di D.), una relazione medico-legale redatta da un consulente di parte in data 27 luglio 2010 e una nota dello stesso sanitario del 22 ottobre 2010, concludendo per l’accoglimento dell’appello;

che, nel corso della discussione, il difensore dell’indagata ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., con riferimento agli articoli 3, 29, 30 e 31 Cost., nella parte in cui la norma censurata non prevede il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, quando imputata sia madre (o padre, in caso di...

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