Ordinanza nº 238 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 2011

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione22 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 238

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, e 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 16 (Norme in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-18 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2010 ed iscritto al n. 111 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che con ricorso notificato il 12-18 ottobre 2010 e depositato il successivo 19 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, e 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 16 (Norme in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);

che l’art. 2, comma 6, della citata legge regionale prevede, a valere dall’anno 2010, un’integrazione delle risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente della Regione, con gli strumenti di bilancio e, comunque, nell’ambito delle effettive disponibilità, a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari all’80 per cento;

che, secondo il ricorrente, l’anzidetta disposizione regionale lede, in primo luogo, l’art. 117, terzo comma, Cost., perché urta contro l’attuale normativa fondamentale dello Stato per il contenimento della spesa in materia d’impiego...

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