Ordinanza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2011
Relatore | Gaetano Silvestri |
Data di Resoluzione | 18 Luglio 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 216
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, con ordinanza del 5 novembre 2010 e dal Tribunale di Agrigento con ordinanza del 10 dicembre 2010, rispettivamente iscritte al n. 405 del registro ordinanze 2010 e al n. 28 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2 e 8, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che con ordinanza deliberata il 5 novembre 2010 (r.o. n. 405 del 2010), il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio del cittadino extracomunitario inottemperante all’ordine di allontanamento impartitogli dal questore;
che il rimettente procede nei confronti di un cittadino extracomunitario denunciato per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;
che all’udienza prevista dall’art. 558 del codice di procedura penale, per la convalida dell’arresto e per il contestuale giudizio direttissimo, il giudice a quo ha rilevato che sussistono gravi indizi del reato contestato e che risultano rispettati i termini di presentazione dell’arrestato, sicché egli dovrebbe procedere senz’altro alla convalida dell’arresto, in applicazione dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, in ciò risiedendo la rilevanza della questione;
che il rimettente, pur consapevole che la norma censurata è già stata sottoposta a scrutinio di costituzionalità, e che la Corte costituzionale ha ritenuto le relative questioni «inammissibili per carenza di motivazione (sentenza n. 22 del 2007) o infondate (sentenza n. 236 del 2008)», ritiene di dover prospettare ulteriori profili di possibile contrasto tra la previsione in oggetto e i princìpi di ragionevolezza e di residualità delle misure restrittive della libertà personale;
che, in particolare, la previsione dell’arresto obbligatorio introdurrebbe elementi di incongruenza «nel complessivo sistema repressivo relativo all’immigrazione clandestina», tali da vanificarne la funzionalità, e perciò stesso sarebbe irragionevole;
che, dopo aver proceduto all’esame della disciplina generale in tema di arresto obbligatorio e facoltativo, il giudice a quo evidenzia come il legislatore abbia scelto di includere il reato di cui al comma 5-ter del Testo unico in materia di immigrazione tra i fatti per i quali si presumono ragioni eccezionali di tutela della...
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