Ordinanza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2011

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione18 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 216

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, con ordinanza del 5 novembre 2010 e dal Tribunale di Agrigento con ordinanza del 10 dicembre 2010, rispettivamente iscritte al n. 405 del registro ordinanze 2010 e al n. 28 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2 e 8, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che con ordinanza deliberata il 5 novembre 2010 (r.o. n. 405 del 2010), il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio del cittadino extracomunitario inottemperante all’ordine di allontanamento impartitogli dal questore;

che il rimettente procede nei confronti di un cittadino extracomunitario denunciato per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che all’udienza prevista dall’art. 558 del codice di procedura penale, per la convalida dell’arresto e per il contestuale giudizio direttissimo, il giudice a quo ha rilevato che sussistono gravi indizi del reato contestato e che risultano rispettati i termini di presentazione dell’arrestato, sicché egli dovrebbe procedere senz’altro alla convalida dell’arresto, in applicazione dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, in ciò risiedendo la rilevanza della questione;

che il rimettente, pur consapevole che la norma censurata è già stata sottoposta a scrutinio di costituzionalità, e che la Corte costituzionale ha ritenuto le relative questioni «inammissibili per carenza di motivazione (sentenza n. 22 del 2007) o infondate (sentenza n. 236 del 2008)», ritiene di dover prospettare ulteriori profili di possibile contrasto tra la previsione in oggetto e i princìpi di ragionevolezza e di residualità delle misure restrittive della libertà personale;

che, in particolare, la previsione dell’arresto obbligatorio introdurrebbe elementi di incongruenza «nel complessivo sistema repressivo relativo all’immigrazione clandestina», tali da vanificarne la funzionalità, e perciò stesso sarebbe irragionevole;

che, dopo aver proceduto all’esame della disciplina generale in tema di arresto obbligatorio e facoltativo, il giudice a quo evidenzia come il legislatore abbia scelto di includere il reato di cui al comma 5-ter del Testo unico in materia di immigrazione tra i fatti per i quali si presumono ragioni eccezionali di tutela della...

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