Ordinanza nº 193 da Constitutional Court (Italy), 15 Giugno 2011

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione15 Giugno 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 193

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo MADDALENA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Giudice di pace di Firenze nel procedimento penale a carico di Dahmani Fathi con ordinanza del 14 gennaio 2010 iscritta al n. 8 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Giudice di pace di Firenze, con ordinanza del 14 gennaio 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), per violazione degli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione;

che il rimettente premette, in fatto, di dover giudicare un cittadino straniero extracomunitario imputato del nuovo reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato «per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza il permesso di soggiorno e dunque in violazione delle norme previste dal medesimo decreto legislativo» e che, nel giudizio a quo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha eccepito l’illegittimità costituzionale della nuova fattispecie incriminatrice sulla base di argomentazioni che egli ritiene di condividere;

che il Giudice di pace di Firenze, in punto di non manifesta infondatezza, ritiene la norma censurata in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l’ingresso e la permanenza illegale nello Stato italiano;

che, infatti, se è vero che compete al legislatore un generale potere «di regolare la materia dell’immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati» (Corte costituzionale sentenza n. 5 del 2004), in ogni caso dovrebbe essere rispettato il limite insuperabile di osservanza dei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e permarrebbe la necessità di adottare soluzioni orientate a canoni di ragionevolezza e di razionalità finalistica;

che l’irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa sarebbe chiaramente evidenziata dalla carenza di un suo pur minimo fondamento giustificativo, non potendo riscontrarsi, nella condotta incriminata, la minima offensività sociale, mentre la penalizzazione di una condotta dovrebbe intervenire come extrema ratio in tutti i casi in cui non sia possibile individuare altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo;

che, a parere del rimettente, l’obiettivo perseguito dalla nuova fattispecie incriminatrice costituito dall’allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato sarebbe stato già perfettamente raggiungibile, prima dell’introduzione della nuova figura di reato, mediante l’adozione dell’espulsione coattiva in via amministrativa ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che la nuova norma non modificherebbe in alcun modo i presupposti necessari per l’espulsione, dato che il suo ambito di applicazione coinciderebbe perfettamente con quello della...

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