Sentenza nº 3363 da Council of State (Italy), 06 Giugno 2011

Data di Resoluzione06 Giugno 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Rosanna De Nictolis, Presidente FF

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del LAZIO ? Sede di ROMA- SEZIONE I n. 13870/2010, resa tra le parti, concernente IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE DELLA RADIAZIONE E CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

sul ricorso numero di registro generale 9827 del 2010, proposto da Pietro De Angelis, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Forte, Francesco Mantella, con domicilio eletto presso Marta Lettieri in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 44;

Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Binda, Giuseppe Leonardo Carriero, domiciliato in Roma, via del Quirinale , n. 21;

Aurora Assicurazioni s.p.a.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell? Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Forte, Mantella e Binda;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall'odierno appellante l'annullamento del provvedimento ISVAP n. 00166/PD/08 del 17 luglio 2008, recante l'irrogazione al medesimo della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'art. 18, commi 1 lett. c) e 4, della legge n. 48 del 1979, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché della deliberazione n. 1078 dell?11 giugno 2008 del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, e del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche, concernente la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, prevedeva la possibilità per il collegio o la sezione di operare con la presenza di due componenti.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ? Sede di Roma - ha preliminarmente disatteso l? eccezione di intervenuta estinzione del giudizio proposta dall'Isvap; nel merito ha analiticamente preso in esame i motivi di censura proposti dal De Angelis respingendoli.

Secondo il primo giudice, in particolare, era infondata la doglianza concernente la composizione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari istituito presso l'ISVAP.

Di essa si assumeva la invalida costituzione sulla base di due diverse prospettazioni: l'una inerente l'asserita illegittimità dell'art. 9, comma 2, del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 laddove stabiliva che il Collegio di garanzia poteva validamente operare con la presenza di due componenti, per contrasto con l'art. 331 del d.lgs. n. 209 del 2005, che stabiliva che il Collegio di garanzia fosse composto da un presidente e da due componenti ( demandando alla disciplina regolamentare ? secondo il De Angelis - la sola competenza a dettare norme sulla procedura, con preclusione della possibilità di ridurre i componenti del Collegio).

L'altra censura, proposta in via subordinata, era volta a denunciare l'erronea applicazione della norma regolamentare succitata.

Il Tribunale amministrativo ha in proposito riconosciuto che effettivamente il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione era stato adottato dal Presidente dell'ISVAP in adesione alla conforme proposta adottata dal Collegio di Garanzia sui Procedimenti Disciplinari nella seduta dell?11 giugno 2008 con la presenza di due soli componenti, avendo il terzo componente del Collegio rassegnato precedentemente le dimissioni e non essendosi ancora proceduto alla sua sostituzione.

Ciò tuttavia non integrava alcuna illegittimità.

La norma regolamentare di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 aveva inteso assicurare, privilegiandola rispetto ad altri interessi, la funzionalità dell'organo disciplinare al fine di evitarne la paralisi nei casi di assenza o anche solo di sussistenza di un obbligo di astensione in capo ad uno dei componenti.

Il Collegio di garanzia, come delineato dalla norma primaria, doveva qualificarsi ? contrariamente a quanto sostenutosi nel mezzo di primo grado ? quale collegio imperfetto, non prevedendo il richiamato art. 331 del Codice delle assicurazioni la nomina di membri supplenti, la cui presenza costituiva l'indice per la qualificazione di un organo quale collegio perfetto.

Anche la prospettazione subordinata, secondo cui detta norma regolamentare, avrebbe consentito il funzionamento del Collegio con la presenza di due soli componenti nelle sole ipotesi di assenza o altro impedimento di carattere temporaneo (con esclusione quindi delle ipotesi di impedimento definitivo connesso alle dimissioni di uno dei componenti) meritava la reiezione.

Ciò perché la previsione in esame era volta a garantire il funzionamento dell'organo: irragionevole e forzata si appalesava un'interpretazione riduttiva della sua portata in ragione della distinzione basata sulla natura temporanea o definitiva dell'impedimento di uno dei componenti o sulla durata dello stesso; né la lettera della norma offriva sicuri indici idonei ad avallare tale distinzione.

Parimenti doveva essere affermata l'infondatezza della censura postulante l'intervenuta decadenza dall'azione disciplinare in virtù del superamento del termine per la notifica della contestazione degli addebiti e per l'avvio del procedimento stabilito dall'art. 3 del regolamento ISVAP n. 6 del 2006.

Tale regolamento disponeva che l'istruttoria doveva concludersi entro 90 giorni dal ricevimento degli atti da parte del funzionario responsabile.

Nella specie l'avvio del procedimento sarebbe dovuto intervenire, secondo il De Angelis, entro il 3 luglio 2007: esso era stato invece adottato in data 12 settembre 2007 e notificato il 17 settembre 2007.

Senonché in contrario senso deponeva la circostanza che l'avvio dell'istruttoria era stato stimolato dalla segnalazione del 7 novembre 2006 con cui la mandante del rapporto di agenzia con l'impresa del ricorrente, l'Aurora Assicurazioni s.p.a., aveva comunicato all'ISVAP l'avvenuta revoca per giusta causa del mandato, avvenuta in data 24 ottobre 2006, conseguente a gravi irregolarità contabili e gestionali riscontrate nel corso di una verifica amministrativa svoltasi dal 26 al 27 settembre 2006, alla quale aveva fatto seguito un ulteriore verbale di verifica in data 18 ottobre 2006 e la riconsegna dell'agenzia in data 26 gennaio 2007.

La decorrenza del termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, decorreva dal ricevimento degli atti indicati al comma 2, richiesti dal funzionario responsabile con le citate note.

Inoltre, rientrando, la richiesta documentazione tra quella idonea a provocare l'interruzione del termine previsto dal comma 2 dell'art. 3 del regolamento n. 6 del 2006 (il quale iniziava nuovamente a decorrere dalla ricezione della documentazione completa) ne discendeva che il dies a quo per la decorrenza dei previsti 90 giorni doveva essere individuato nella data dal 24 luglio 2007.

Il termine era stato quindi rispettato in considerazione del fatto che la comunicazione dell'avvio del procedimento datata 12 settembre 2007 era stata notificata al De Angelis il successivo 17 settembre 2007: ne conseguiva la infondatezza della censura.

Meritava reiezione, ad avviso del primo giudice, anche la doglianza procedimentale con la quale - nell'evidenziarsi come l'attività di intermediazione oggetto di sanzione fosse esercitata in forma societaria e che dall'applicazione di sanzioni disciplinari alle persone fisiche potrebbe discendere la cancellazione della società ? si era denunciata l'omessa comunicazione della contestazione degli addebiti alla società, di cui l'odierno appellante era legale...

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