Sentenza nº 2438 da Council of State (Italy), 20 Aprile 2011

Data di Resoluzione20 Aprile 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giancarlo Coraggio, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 1840 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 02900/2008, del dispositivo di sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 00030/2008, resa tra le parti, concernente ABUSO POSIZIONE DOMINANTE SU TERMINAZIONE CHIAMATE FISSO-MOBILE RETE TELEFONICA

quanto al ricorso n. 1841 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 02902/2008, del dispositivo di sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 00029/2008, resa tra le parti, concernente ABUSO POSIZIONE DOMINANTE SU TERMINAZIONE CHIAMATE FISSO-MOBILE RETE TELEFONICA

quanto al ricorso n. 7474 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 02900/2008, resa tra le parti, concernente ABUSO POSIZIONE DOMINANTE SU TERMINAZIONE CHIAMATE FISSO-MOBILE RETE TELEFONICA

quanto al ricorso n. 7475 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 02902/2008, resa tra le parti, concernente ABUSO POSIZIONE DOMINANTE SU TERMINAZIONE CHIAMATE FISSO-MOBILE RETE TELEFONICA

quanto al ricorso n. 7508 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 02902/2008, resa tra le parti, concernente ABUSO POSIZIONE DOMINANTE SU TERMINAZIONE CHIAMATE FISSO-MOBILE RETE TELEFONICA

sul ricorso numero di registro generale 1840 del 2008, proposto da:

Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano D'Ercole, Giuseppe Franco Ferrari, Berardino Libonati, Nicola Palombi, Claudio Tesauro, con domicilio eletto presso Bonelli Erede Pappalardo in Roma, via Salaria N.259;

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Tele 2 Italia S.p.A., Trans World Communication Italia S.r.l.; Eutelia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Eutimio Monaco, Oslvaldo Lombardi, Fulvio Mellucci, con domicilio eletto presso Eutimio Monaco in Roma, via di San Sebastianello N. 9; Bt Italia S.p.A., Colt Telecom Italia S.p.A., rappresentate e difese dagli avv. Rino Caiazzo, Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Rino Caiazzo in Roma, via XX Settembre, 1; Fastweb S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Meli, Nico Moravia, con domicilio eletto presso Studio Legale Pavia E Ansaldo in Roma, via Bocca di Leone N. 78; Aiip - Associazione Italiana Internet Providers, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Valli, con domicilio eletto presso Andrea Valli in Roma, via del Governo Vecchio 20;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, di Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Aiip - Associazione Italiana Internet Providers;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati così come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2008, proposto da:

Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Berardino Libonati, Nicola Palombi, Claudio Tesauro, Stefano D'Ercole, con domicilio eletto presso Bonelli Erede Pappalardo in Roma, via Salaria N.259;

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Eutelia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Eutimio Monaco, Oslvaldo Lombardi, Fulvio Mellucci, con domicilio eletto presso Eutimio Monaco in Roma, via di San Sebastianello N. 9; Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Libertini, Luisa Torchia, Alessandro Boso Caretta, con domicilio eletto presso Mario Libertini in Roma, via Boezio, 14; Wind Telecomunicazioni S.p.A., Trans World Communication Italia S.r.l., Tele 2 Italia S.p.A.; Aiip - Associazione Italiana Internet Providers, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Valli, con domicilio eletto presso Andrea Valli in Roma, via del Governo Vecchio 20;

sul ricorso numero di registro generale 7474 del 2008, proposto da:

Wind Telecomunicazioni S.p.A. ("Wind"), rappresentata e difesa dagli avv. Manfredi De Vita, Antonio Lirosi, Gian Michele Roberti, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni Origoni, Grippo & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Eutelia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Eutimio Monaco, Oslvaldo Lombardi, Fulvio Mellucci, con domicilio eletto presso Eutimio Monaco in Roma, via di San Sebastianello N. 9; Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Libertini, Alessandro Boso Caretta, con domicilio eletto presso Mario Libertini in Roma, via Boezio, 14; B T Italia S.p.A., Colt Telecom Italia S.p.A., rappresentate e difese dagli avv. Rino Caiazzo, Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, p.zza Borghese, 3; Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Trans World Comunication, Tele 2 Italia S.p.A., Associazione Italiana Internet Providers (Aiip);

sul ricorso numero di registro generale 7475 del 2008, proposto da:

Wind Telecomunicazioni S.p.A. ("Wind"), rappresentata e difesa dagli avv. Manfredi De Vita, Antonio Lirosi, Gian Michele Roberti, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni Origoni, Grippo & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Eutelia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Eutimio Monaco, Oslvaldo Lombardi, Fulvio Mellucci, con domicilio eletto presso Eutimio Monaco in Roma, via di San Sebastianello N. 9; Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Libertini, Alessandro Boso Caretta, con domicilio eletto presso Mario Libertini in Roma, via Boezio, 14; Associazione Italiana Internet Providers (Aiip), Telecom Italia S.p.A., Tele 2 Italia S.p.A., Trans World Comunication Italia S.r.l.;

sul ricorso numero di registro generale 7508 del 2008, proposto da:

Eutelia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Anzisi, Eutimio Monaco, con domicilio eletto presso Eutimio Monaco in Roma, via di San Sebastianello N. 9;

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Telecom Italia Spa, Wind Telecomunicazioni Spa, Associazione Italiana Internet Providers; Vodafone Omnitel Nv, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Libertini, Alessandro Boso Caretta, con domicilio eletto presso Mario Libertini in Roma, via Boezio, 14;

FATTO

Con sentenza n. 2900 del 2010, il T.A.R. per il Lazio ha riunito e respinto i ricorsi proposti da Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. avverso il provvedimento n. 17131 con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 3 agosto 2007, ha deliberato che le condotte poste in essere dalle società ricorrenti, configurabili come pratiche discriminatorie nei rispettivi mercati all'ingrosso dei servizi di terminazione sulle proprie reti, e consistenti nell'applicazione alle proprie divisioni commerciali di condizioni tecniche e/o economiche per la terminazione delle chiamate fisso-mobili sulle proprie reti più favorevoli rispetto a quelle praticate ai propri concorrenti, costituiscono distinti abusi di posizione dominante, in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE, conseguentememente irrogando le sanzioni amministrative pecuniarie di 20 milioni di Euro per Telecom e 2 milioni di euro per Wind.

Giova sin d'ora considerare che, come ricostruito in fatto dal giudice di primo grado, Telecom Italia e Wind, al pari di Vodafone (inizialmente coinvolta nel procedimento conclusosi con l'irrogazione delle sanzioni in solo danno di Telecom e Wind), sono operatori di rete mobile (Mobile Network Operator o MNO) c.d. integrati, fornendo servizi di comunicazione mobile attraverso infrastrutture di rete che utilizzano sulla base di risorse radio (frequenze) ad essi assegnate in via esclusiva.

Accanto agli operatori di rete integrati, agiscono sul mercato figure alternative che possono fornire servizi di comunicazione mobile agli utenti finali anche senza il possesso di un'infrastruttura di rete, utilizzando quella di uno o più gestori ospitanti.

Tali operatori possono essere suddivisi in due categorie principali.

Su un primo versante, vengono in rilievo gli MVNO (Mobile Virtual Network Operator), soggetti che, pur non titolari di frequenze radio, offrono servizi di telecomunicazioni al pubblico sfruttando le funzioni e gli elementi della rete di uno o più gestori: si tratta, quindi, di operatori autonomi che, entrano in rapporto di concorrenza diretta, del tipo inter-brand, con il gestore ospitante, presentandosi al pubblico con un proprio marchio...

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