Sentenza nº 4597 da Council of State (Italy), 26 Agosto 2008
Data di Resoluzione | 26 Agosto 2008 |
Emittente | Council of State (Italy) |
art. 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 4597/08
Registro Generale:6328/2008
composto dai Signori: | Pres. Aldo Fera |
Cons. Marzio Branca Est. | |
Cons. Aniello Cerreto | |
Cons. Vito Poli | |
Cons. Angelica Dell'Utri Costagliola |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 26 Agosto 2008
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
UGUCCIONI LIVIO & C. S.N.C. |
rappresentato e difeso da: |
Avv. ALESSANDRO MANTERO |
con domicilio eletto in Roma |
LGT FLAMINIO N 46 PAL.IV SC.B |
presso |
STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L. |
contro |
COMUNE DI GABICCE MARE |
rappresentato e difeso da: |
Avv. FEDERICO GORI |
con domicilio eletto in Roma |
VIA PORTUENSE N. 104 |
presso |
ANTONIA DE ANGELIS |
PROVINCIA DI PESARO E URBINO |
rappresentato e difeso da: |
Avv. ALDO VALENTINI |
con domicilio eletto in Roma |
PIAZZA ATTILIO FRIGGERI, N.18 |
presso |
GIOVANNI BONACCIO |
per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR MARCHE Sezione Prima 733/2008 , resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell' efficacia della sentenza di rigetton, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI GABICCE MARE |
PROVINCIA DI PESARO E URBINO |
Udito il relatore Cons. Marzio Branca e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti A. Mantero e A. Valentini;
Ritenuto che con ordinanza della Sezione 5 agosto 2008 n. 4406 è stata respinta la domanda di sospensione della sentenza del TAR Marche 10 luglio 2008 n. 733;
che con ricorso depositato il 19 agosto 2008 la Soc. Uguccione Livio e C. s.n.c., ha domandato la revocazione della predetta ordinanza n. 4406 del 2008, ai sensi dell'art. 395 n. 4 del c.p.c., perché il giudicante sarebbe incorso in errore di fatto per aver ritenuto inisistenti fatti la cui verità emergerebbe inconfutabilmente dagli atti di causa e esistenti fatti inesistenti;
che, più precisamente, sarebbe errata l'affermazione, contenuta nel terzo capoverso della motivazione dell'ordinanza revocanda, che il terreno occupato dalla Società è stato...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA