Sentenza nº 3494 da Calabria, Catanzaro, 16 Dicembre 2003

Data di Resoluzione16 Dicembre 2003
EmittenteCalabria - Catanzaro

REPUBBLICA ITALIANA N. 3494 REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 626/1999 REG. RIC.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, Catanzaro - Sezione Seconda, ANNO 2003

composto dai Signori:

Dott. Luigi Antonio ESPOSITO - Presidente

Dott. Pierina BIANCOFIORE - Componente

Dott. Ezio FEDULLO - Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 626/1999, proposto da GONZALES Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Barbieri, legalmente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale di difetto di elezione di domicilio in Catanzaro;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede, in Catanzaro via G. da Fiore n. 34, è domiciliato;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione a suo favore di una indennità commisurata alla differenza tra il trattamento economico relativo alla superiore qualifica di Dirigente di Servizio, le cui mansioni ha di fatto espletato, e quello corrispondente alla qualifica posseduta, tanto per il periodo 17.10.1988 - 31.5.1992, e per la conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al relativo pagamento, oltre rivalutazione ed interessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 7 Novembre 2003 il dott. Ezio FEDULLO;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue :

FATTO e DIRITTO

Deduce il ricorrente di essere inquadrato nei ruoli regionali con la qualifica di Ispettore ( Funzionario capo ), 8° livello, presso l'Assessorato alla Sanità.

Egli allega di aver svolto, nel periodo indicato in epigrafe, plurimi incarichi, assolvendo alle funzioni proprie della superiore qualifica di Dirigente di Servizio.

In particolare, narra di aver svolto le funzioni di segretario della commissione del concorso pubblico per titoli per l'istituzione dell'albo regionale dei docenti di discipline umane nei corsi di formazione del personale regionale, allegando i corrispondenti ordini di servizio dell'Assessore alla Sanità : ciò per il periodo 17.10.1988 - 31.7.1989.

Inoltre, deduce che lo stesso Assessore alla Sanità gli ha affidato, per il periodo 27.11.1988 - 31.5.1992, l'organizzazione delle borse di studio biennali per giovani medici.

Ancora, evidenzia che con delibera di Giunta n. 2082/1990 ha ricevuto l'incarico di coordinare l'attività dei medici borsisti della Provincia di Reggio Calabria.

Quindi, allega di aver curato, a seguito di ulteriore apposito ordine di servizio dell'Assessore alla Sanità e nel periodo 9.1.1989 - 15.7.1991, l'organizzazione e la verifica dell'utilizzazione delle risorse economiche regionali destinate alla gestione delle scuole infermieristiche della Calabria.

Le suddette attività, precisa il ricorrente, afferiscono alle competenze, nell'ambito del Settore n. 58 dell'Assessorato alla Sanità, del Servizio n. 161 ( come individuato dalla l.r. n. 11/1994 ).

Continua il ricorrente esponendo che, sulla scorta delle disposizioni impartite dall'Assessore alla Sanità, ha svolto nel periodo 27.7.1990 - 13.3.1992 le funzioni di presidente della commissione sanitaria di Cosenza, compito quest'ultimo ricompreso nelle attribuzioni, nell'ambito del settore n. 61 dell'Assessorato alla Sanità, del Servizio n. 167 ex l.r. n. 11/1994.

Dal momento che i posti di Dirigente dei menzionati Servizi erano, nei periodi oggetto della pretesa fatta valere, vacanti, e facendo leva sul fondamento normativo che essa rinverrebbe nell'art. 55 l.r. n. 14/1988...

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