Sentenza nº 1451 da Campania, Napoli, 22 Febbraio 2003
Data di Resoluzione | 22 Febbraio 2003 |
Emittente | Campania - Napoli |
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta, con l'intervento dei signori Magistrati:
NicolÚ Monteleone, Presidente - estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Pierluigi Russo, Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12666/2000 proposto da DELLA RAGIONE Crescenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Pisciotta e Antonio Tundo, e domiciliato nella Segreteria del Tribunale,
CONTRO
il Comune di , in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio,
PER L'ANNULLAMENTO
dell'ordinanza n. 248/2000, con la quale Ë stata ingiunta la demolizione di opere edilizie abusive.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente NicolÚ Monteleone;
Udito alla pubblica udienza del 19 giugno 2002 il procuratore del ricorrente come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame Ë stato impugnato il provvedimento in epigrafe indicato.
Dalla documentazione in atti risulta che, per la costruzione abusiva di cui trattasi, l'interessato, successivamente al provvedimento impugnato ma anteriormente alla proposizione del presente ricorso, ha presentato domanda intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, in base all'art.13 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
Conseguentemente, il Comune non puÚ portare ad esecuzione l'impugnata ingiunzione, ma -ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della citata legge n. 47 del 1985- deve pronunciarsi sulla stessa nei sessanta giorni dalla presentazione della predetta istanza.
Secondo consolidata giurisprudenza, la presentazione della domanda di accertamento di conformit‡ ex art. 13 L. n. 47/1985, anteriormente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse.
Ed invero, il riesame dell'abusivit‡ dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilit‡, provocato dall'istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1997...
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