Sentenza nº 2753 da Veneto, Venezia, 14 Maggio 2003

Data di Resoluzione14 Maggio 2003
EmittenteVeneto - Venezia

Ricc. nn. 3612/00 e 3619/00 Ord. n. 2753/03

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza,

costituito dai magistrati:

Umberto Zuballi - Presidente

Italo Franco - Consigliere relatore

Riccardo Savoia - Consigliere

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti n. 3612/2000 e n. 3619/2000, proposti, rispettivamente, dal Consorzio operatori Grand'Affi shopping center, in persona dell'amministratore unico, da SAR Internationale s.r.l., da Milleidee a Millelire di Turato Roberta, da Magie d'Oriente s.r.l., da Baci di Ferrari Alba, da Pellicano di Morando Margherita e C. s.n.c., da AMB Italia s.r.l., da Lavasecco Azzurro e C. s.n.c. di Burato Laura, da Sabbia s.r.l., da Anti s.n.c. di Tiberio Veronesi e C., da Vediamoci di Senese Lidia, da Le Follie s.n.c. di Bersan Marcello, da Intimamente s.n.c. di Beghini Monica e Ambrosi Orietta, da 3A dei F.lli Anonini, da Holding dei Giochi s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Ruffo e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22, e dai Comuni di Affi, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese, in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, tutti autorizzati ad agire con singole delibere delle G.M., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Sala e domiciliati presso l'avv. Franco Zambelli al domicilio sui indicato

contro

la Provincia di Verona in persona del Presidente della G.P. pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Biancardi, Michele Miguidi e Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia, S. Croce n. 205, come da delibera di autorizzazione a stare in giudizio della G.P. n. 23/598 del 14.12.2000, e procura a.l. a margine dei controricorsi

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 1579 del 3.10.2000 recante diniego di individuazione quali comuni a prevalente economia turistica, ai fini della deroga agli orari di vendita; nonché della delibera della G.P. n. 12/246 del 25.2.2000, recante fissazione dei criteri per l'applicazione delle deroghe agli orari di vendita per i comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte.

Visti i ricorsi, notificati entrambi il 30.11.2000 e depositati presso la Segreteria il 7.12.2000, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, depositati entrambi il 19.12.2000;

visti gli atti tutti delle cause;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

uditi alla pubblica udienza del 26 marzo 2003, relatore il Consigliere Italo Franco, l'avv. Sala -in proprio nel ricorso n. 3619/2000 e in sostituzione dell'avv. Ruffo nel ricorso n. 3612/2000- per la parte ricorrente, e l'avv. Sartori per la Provincia di Verona.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso rubricato al n. 3612/2000 viene impugnato, da parte di titolari di esercizi commerciali (i più raggruppati in due centri commerciali ubicati nel Comune di Affi) -congiuntamente alla delibera n. 12/646 del 25.5.2000, con la quale la G. P. di Verona aveva definito i criteri per l'individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle "città d'arte" ai fini della deroga agli orari di vendita degli esercizi commerciali- la determinazione dirigenziale prot. n. 26907 del 3.10.2000 recante, fra l'altro, diniego di riconoscimento di "comuni a prevalente economia turistica" del territorio dei comuni convenzionati di Affi, Cavaion Veronese, Castelnuovo del Garda, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese, "perché non presenta le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 5 L.R. 62/99" (conforme il parere dell'ufficio legale della Provincia e della Regione).

Premettono gli esercenti commerciali ricorrenti di far parte di due centri commerciali ("Grand'Affi" e "Iperaffi"), di svolgere la loro attività in Comune di Affi, situato a meno di 5 Km. dal Lago di Garda e ad esso ben collegato, tanto da essere divenuto punto di passaggio obbligato per grandi masse di turisti, provenienti specialmente dal Trentino A.A. e dalla Germania e diretti sia nel comprensorio del Garda che a Verona (di cui costituiscono il retroterra naturale), e che tutti i Comuni ora convenzionati erano, in base alla previgente disciplina, riconosciuti "località ad economia turistica" (con D.P.G.R. n. 677 del 31.3.83). Di conseguenza essi, nel periodo dal 15 marzo al 4 novembre, avevano facoltà di tenere aperti gli esercizi anche nei giorni domenicali e festivi, dal che traevano grande vantaggio, considerato che in tale periodo gli incassi del fine settimana rappresentavano una grossa percentuale di quelli realizzati nell'intera settimana.

Legati da convenzione stipulata a tal fine, i Comuni su nominati, contestualmente criticando i criteri irragionevolmente restrittivi di cui alla norma regionale, nonché i criteri ulteriori fissati dalla Provincia, avevano chiesto il riconoscimento del carattere prevalentemente turistico dell'economia di tutto il territorio dei sei Comuni, affermando di possedere i requisiti all'uopo previsti tanto dall'art. 62.1 della L.R. n. 62/99 quanto dalla delibera della G.P. n. 12/646 del 25.5.2000 (con ampio corredo di dati), ricevendone il diniego su menzionato.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono, con il primo motivo, eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione, sul rilievo che, se in passato i Comuni ora convenzionati erano classificati "località ad economia turistica" -circostanza immotivatamente ignorata-, a maggior ragione dovrebbero essere riconosciuti ora, sulla base della più favorevole nuova normativa, "comuni ad economia prevalentemente turistica", tanto più che solo dopo il menzionato riconoscimento si sono installati ad Affi i due centri commerciali su richiamati, e che tutta l'economia di tali Comuni ruota intorno al turismo del Garda.

Con il secondo mezzo si deduce violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90; eccesso di potere per insufficienza ed incongruità della motivazione, sul rilievo che, nel diniego avversato, non si disconosce l'esistenza dei requisiti, ma si motiva adducendo l'assenza delle caratteristiche previste in una disposizione (il quinto comma dell'art. 62) affatto estraneo alla fattispecie, e non invocato dai Comuni convenzionati, i quali chiedevano il riconoscimento sulla base delle regole ordinarie (co. 1° e 2° del medesimo art. 62).

Con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per...

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