Sentenza nº 87 da Lombardia, Brescia, 18 Gennaio 2007
Data di Resoluzione | 18 Gennaio 2007 |
Emittente | Lombardia - Brescia |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n°231/2006 proposto da:
AUTOSTRADE CENTROPADANE S.p.a.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con le mandanti Coopsette s.c. a r.l., Profacta S.p.a., Paver Costruzioni S.p.a., Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.a., Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.a., ASM Brescia S.p.a., Azienda Energetica Municipale S.p.a., Infracom Italia S.p.a., Technital S.p.a., e Consorzio Servizi Infrastrutture Piacenza,
rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovanni Pellegrino, Claudio Guccione, Gianfranco Fontana, Gianluigi Pellegrino ed Ernesto Stajano, con domicilio eletto in Brescia, via Diaz 28, presso lo studio dell'avv. Fontana;
contro |
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.a. |
nella persona del legale rappresentante pro tempore; |
rappresentata e difesa dagli avv. ti Marcello Clarich, Nico Moravia, Franco Campomori e e Fiorenzo Bertuzzi, con domicilio eletto in |
Brescia, via Diaz 9, presso lo studio dell'avv. Bertuzzi; |
REGIONE LOMBARDIA |
nella persona del Presidente pro tempore; |
rappresentata e difesa dagli avv. ti Piera Pujatti e Pio Dario Vivone, con domicilio eletto in Brescia, via Gramsci 28, presso lo studio |
dell'avv. Donatella Mento; |
e nei confronti di:
CINTRA- CONCESIONES DE INFRASTRUCITRURAS DE TRANSPORTE S.A.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituenda con la mandante Merloni Finanziaria S.p.a.;
MERLONI FINANZIARIA S.p.a.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentate e difese dagli avv. ti Ezio Antonini, Antonio Lirosi, Giuseppe Velluto e Ciso Gitti, con domicilio eletto in Brescia, piazza della Loggia 5, presso lo studio dell'avv. Gitti;
IMPRESA PIZZAROTTI E C° S.p.a.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituenda con le mandanti Eiffage S.a. e Sanef S.a.;
EIFFAGE S.A.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
SANEF S.A.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
non costituitesi in giudizio;
per
(ricorso principale, proposto da Autostrade Centropadane contro Infrastrutture Lombarde e Regione Lombardia e nei confronti di Cintra, Merloni, Pizzarotti, Eiffage e Sanef)
l'annullamento, previa sospensione,
della nota 13 dicembre 2005 n° UTE 05/549 F702-05-a-2-2-19 AR/bb, con la quale Infrastrutture Lombarde ha comunicato l'aggiudicazione della concessione per la progettazione definitiva con studio di impatto ambientale, per la progettazione esecutiva, per la costruzione e per la gestione, dell'autostrada regionale "Integrazione del sistema transpadano - Direttrice Cremona Mantova" per il tratto Cremona- Mantova sud, in favore di una costituenda A.T.I. fra Cintra e Merloni Finanziaria;
di ogni atto connesso o di approvazione assunto dalla Regione Lombardia ovvero dalla Infrastrutture Lombarde;
degli atti presupposti, e in particolare delle determinazioni assunte dalla Infrastrutture Lombarde e dalla Regione Lombardia e dei verbali di gara con cui sono state ammesse a concorrere, e comunque non escluse, la suddetta costituenda A.T.I. Cintra e la costituenda A.T.I. fra la Pizzarotti, la Eiffage e la Sanef, nonché è stata disposta la suddetta aggiudicazione;
di ogni ulteriore atto connesso ovvero consequenziale, e in particolare della aggiudicazione definitiva eventualmente intervenuta;
nonché per la condanna
della p.a. resistente al risarcimento dei danni;
e inoltre per
(ricorso incidentale, proposto da Cintra e Merloni contro Autostrade Centropadane e nei confronti di Infrastrutture Lombarde, Regione Lombardia e Pizzarotti)
l'annullamento, previa sospensione,
di tutti i verbali della commissione giudicatrice relativi alla fase della procedura negoziata, e in particolare dei verbali del 29 novembre 2005, nella parte in cui hanno affermato la regolarità e completezza della documentazione presentata dall'A.T.I. Centropadane, ammettendola alla procedura negoziata in questione;
della lettera 9 settembre 2005 prot. D.G. 05/594, con la quale Infrastrutture Lombarde ha risposto alla richiesta di chiarimenti formulata da Autostrade Centropadane con lettera 7 settembre 2005 prot. n°8070;
della lettera 9 novembre 2005 prot. UTE 05/319;
dell'art. 8 lettera r) del bando di gara, nella parte in cui la richiesta di produzione del certificato del casellario giudiziale viene estesa anche ai procuratori muniti di potere di rappresentanza;
di ogni atto connesso, presupposto o conseguente;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;
visti gli atti e documenti tutti di causa;
udito il relatore Ref. Francesco Gambato Spisani alla pubblica udienza del giorno 5 dicembre 2006;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con propria delibera 19 luglio 2002 n°VII/9865, la Giunta regionale lombarda ha, fra l'altro, individuato come autostrada regionale di prossima necessaria realizzazione la "integrazione del sistema transpadano", che per quanto qui interessa comprende il tracciato Cremona-Mantova, e a livello europeo viene a costituire uno dei tratti del cosiddetto "corridoio n°5" ovvero "del 45° parallelo", ovvero di una direttrice stradale e ferroviaria che dovrebbe assicurare il celere percorso da Barcellona a Kiev (v. per tutto ciò il doc. 2 ricorrente, copia della delibera citata, da cui le citazioni; il riferimento al corridoio n°5, in particolare, è nelle premesse).
Ai sensi dell'art. 10 bis della l.r. Lombardia 4 maggio 2001 n°9, la stessa Giunta ha poi deliberato di affidare ad una società propria controllata, la Infrastrutture Lombarde S.p.a. [d'ora in poi, "IL"], le funzioni di affidamento della relativa concessione di costruzione e gestione (il fatto è incontroverso in causa), con successiva delibera 13 dicembre 2002 n°VII/11577 la Giunta ha infine riconosciuto "che il progetto preliminare di autostrada regionale Cremona-Mantova presentato da Autostrade Centropadane S.p.a. [d'ora in poi, "Centropadane"] in data 28 ottobre 2002 è coerente con gli intendimenti programmatici espressi dalla Regione" con la delibera di cui al § che precede; di conseguenza, ha consentito a Centropadane di acquistare la qualità di promotore per realizzare l'opera con il sistema della cd. finanza di progetto o project financing [d'ora in poi, "FP"], dando avvio alla relativa procedura (doc. 2 bis ricorrente, copia della delibera 13 dicembre 2002 cit.).
Com'è noto, la FP è in generale un concetto proveniente dall'economia aziendale, ove è definito come operazione la quale finanzia una particolare unità economica, che consente al finanziatore, sin dall'inizio, di fare affidamento su un certo flusso di cassa e su un certo livello di utili ipotizzati sufficienti a consentire il rimborso del prestito concesso per realizzarla. In altri termini, volendo realizzare un progetto, di solito di impegno assai rilevante, che trascende le capacità del singolo operatore, e comunque del patrimonio di chi vi partecipa, si realizza un'apposita struttura per procedere: la struttura stessa realizzerà il progetto in questione, ne introiterà i flussi di cassa e potrà con gli stessi sia remunerare l'imprenditore sia restituire i finanziamenti ottenuti. Nulla impedisce poi che la FP venga applicata come tale alla realizzazione di opere pubbliche, e a tal fine il legislatore vi ha dedicato una disciplina apposita, prevista a livello nazionale dapprima negli artt. 37 bis e ss. della l. 11 febbraio 1994 n°109, ed ora sostituita dagli artt. 152-160 del d.lgs. 12 aprile 2006 n°163. Nel caso di specie, in cui si controverte di una autostrada di rilevanza regionale, le norme applicabili sono invece quelle della già citata l.r. Lombardia 4 maggio 2001 n°9 e del relativo regolamento di attuazione 8 luglio 2002 n°4.
In termini soltanto descrittivi, la procedura di FP applicata ad un'opera pubblica come quella di cui si ragiona comprende tre distinti momenti: in un primo tempo, l'amministrazione individua il soggetto cd. promotore, ovvero colui il quale, presentando un compiuto progetto ed una correlativa offerta, si dice disponibile a realizzare in proprio l'opera; in un secondo tempo, attraverso una gara, l'amministrazione seleziona alcuni altri operatori i quali offrono identica disponibilità; da ultimo, attraverso una procedura negoziata, mette a confronto il promotore con altri soggetti selezionati, invitandoli a migliorare le rispettive offerte, per poi scegliere all'esito.
Nel caso di specie, il primo momento della procedura ha avuto luogo con la già citata delibera della Giunta 13 dicembre 2002 n°VII/11577, la quale, come si è detto, ha individuato come promotore la Centropadane.
Il secondo momento si è invece aperto con il bando con il quale IL ha indetto gara "per l'affidamento, in regime di concessione, della progettazione definitiva e del relativo studio di impatto ambientale, della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione dell'autostrada regionale 'Integrazione del sistema transpadano - Direttrice Cremona-Mantova per il tratto Cremona-Mantova sud'", con il sistema della "procedura negoziata, ai sensi della direttiva comunitaria 93/37/CEE...con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" (cfr. doc. 3 ricorrente, copia bando, p. 1).
Il bando citato contiene un art. 8, concernente i requisiti cd. di prequalifica, ovvero richiesti per essere ammessi a presentare un'offerta da selezionare ai fini della successiva competizione con il promotore, articolo che è di rilievo per la presente causa, e va quindi riportato per intero:
"8) Condizioni minime di carattere economico e tecnico. I candidati, siano essi singoli o raggruppati, dovranno allegare alla domanda...
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