Sentenza nº 3880 da Puglia, Bari, 09 Settembre 2004

Data di Resoluzione09 Settembre 2004
EmittentePuglia - Bari

REPUBBLICA ITALIANA N. 3880/04 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1844/03 Reg.Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Sede di Bari - Sezione I

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1844 del 2003 proposto

dalla società SABA ITALIA S.p.A., con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico pro-tempore, e dalla società SALVATORE MATARRESE S.p.A., con sede in Bari, in persona del suo presidente pro-tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Saverio Profeta e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliate in Bari alla via Abate Gimma n. 59, per mandati a margine del ricorso;

CONTRO

il COMUNE di BARI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Aldo Loiodice e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Bari alla via Nicolai n. 29, per mandato a margine del controricorso:

e nei confronti

- della società DEC S.p.A., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Anna Degennaro e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Manzoni n. 5, per mandato a margine del controricorso;

- della società BARI PARK S.r.l., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Anna Degennaro e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Manzoni n. 5, per mandati a margine del controricorso;

per l'annullamento

  1. degli atti di indizione della procedura ex art. 37 quater della legge n. 109 del 1994 per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del parcheggio pubblico interrato da ubicare in Bari alla piazza Giulio Cesare, tra i quali, specificamente, l'avviso di gara pubblicato sulla G.U.C.E. del 31 luglio 2003, il bando di gara e la deliberazione di Giunta municipale n. 589 del 3 luglio 2003, di indizione della gara;

  2. in via incidentale, per quanto occorrer possa, degli atti con i quali il Comune di Bari ha indetto e disciplinato la procedura per la individuazione del promotore relativamente alla realizzazione e gestione di un parcheggio pubblico interrato ubicato in Bari alla piazza Giulio Cesare, nonché dei successivi atti della procedura tra cui specificamente la deliberazione della Giunta municipale di Bari recante individuazione della proposta in project financing, presentata dalla costituenda associazione temporanea d'imprese tra le società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l.;

  3. di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visti i motivi aggiunti al ricorso principale con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e delle società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l.;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Giustino Ciampoli e Saverio Profeta per le società ricorrenti principali e l'avv. Nicola Di Modugno per le società controinteressate intimate;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

    F A T T O

    Con ricorso collettivo notificato il 13-14 novembre 2003 e depositato in Segreteria il 25 novembre 2003le società SABA ITALIA S.p.A., con sede in Roma, e SALVATORE MATARRESE S.p.A., con sede in Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, hanno proposto le cumulative domande di annullamento in epigrafe meglio specificate.

    Giova premettere che:

    - il Comune di Bari ha inserito nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, alcuni interventi da realizzarsi in project financing, e segnatamente, per quanto qui interessa, relativi alla costruzione di tre parcheggi pubblici interrati da ubicare in Bari al corso Cavour, alla piazza Cesare Battisti, alla piazza Giulio Cesare;

    - con avviso pubblicato il 31 maggio 2002 è stata quindi indetta procedura per la valutazione delle proposte, complete di elaborati, da presentarsi a cura delle imprese interessate;

    - in esito alle operazioni della commissione di valutazione all'uopo nominata è risultata prima graduata, quanto al parcheggio interrato da realizzare alla piazza Giulio Cesare la proposta presentata dalle società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l.;

    - con deliberazione della Giunta municipale di Bari del 23 gennaio 2003 è stata quindi individuata, ai sensi dell'art. 37 ter della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, la proposta presentata dalle società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l. come quella di pubblico interesse "...in quanto ha realizzato l'ottimale combinazione di tutti gli elementi di valutazione e, quindi, rappresenta la soluzione migliore per l'Amministrazione comunale perché più adeguata, efficace e vantaggiosa per il raggiungimento dell'interesse pubblico e meglio aderente agli indirizzi e programmi dell'Amministrazione";

    - con deliberazione di Giunta municipale n. 589 del 3 luglio 2003, è stata poi indetta la gara a licitazione privata, ai sensi dell'art. 37 quater della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del parcheggio pubblico interrato da ubicare in Bari alla piazza Giulio Cesare, con successiva pubblicazione dell'avviso e del bando.

    Avverso gli atti impugnati, le società ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

    1) Violazione dell'art. 37 ter della legge n. 109 del 1994. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; illegittimità derivata ed illegittimità dell'atto presupposto, perché il progetto di cui alla proposta delle controinteressate posto a base di gara "...è ineseguibile se non apportandovi modificazioni e integrazioni non meglio precisate...contrasta infatti con le norme di sicurezza in materia di protezione antincendi praticamente sotto tutti i profili...", né rileverebbe che nella conferenza di servizi svoltasi il 5 maggio 2003 il comandante provinciale dei vigili del fuoco abbia espresso il proprio nullaosta all'esecuzione del progetto perché esso è condizionato alle modifiche indicate dallo stesso comandante nella nota del 30 aprile 2003 e la licitazione privata, per come regolata, non consentirebbe di introdurre varianti progettuali se non limitatamente ad aspetti migliorativi e particolari esecutivi.

    2) Violazione dei principi in materia di pubbliche procedure. Eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta, perché la stima dei costi relativi alla proposta prescelta e posta a base della gara è inattendibile non comprendendo gli oneri per lo spostamento dei sottoservizi pari a oltre 400.000 euro, ma la previsione della minore somma di 100.000 euro, e tenuto conto che il bando di gara vieta offerte in aumento non è possibile formulare offerte appropriate.

    3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 ter della legge n. 109 del 1994. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; illegittimità derivata ed illegittimità dell'atto, perché è stata omessa "...la preventiva valutazione di 'fattibilità' di ciascuna proposta...che deve necessariamente precedere la comparazione delle proposte e non può essere ritenuta assorbita dall'esame comparativo delle stesse, né dalla attribuzione di punteggi". In altri termini, non si sarebbe immotivatamente proceduto a valutare l'ammissibilità delle proposte presentate comportante integrazioni tali da modificare le caratteristiche essenziali dell'intervento (realizzazione di un congruo numero di posti auto aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'avviso pubblico di selezione).

    Nel giudizio si è costituito il Comune di Bari che, con atto di stile, ha dedotto l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

    Nel giudizio si sono costituite, in via autonoma, le società controinteressate intimate DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l., che con i controricorsi e con memorie difensive depositate il 19 aprile 2004 hanno dedotto l'infondatezza del ricorso:

    - quanto al motivo sub 1) perché il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco ha comunque espresso, in sede di conferenza di servizi, il proprio nullaosta alla realizzazione della proposta progettuale poi posta a base della gara con indicazioni ai fini della realizzazione del progetto definitivo, cui pertengono gli aspetti specifici attinenti alla prevenzione incendi;

    - quanto al motivo sub 2) perché il costo dello spostamento dei sottoservizi esso è ricompreso nell'analisi di sensitività della proposta delle controinteressate, che stima un aumento prudenziale dei costi di costruzione pari al 5%, che aggiunto alla specifica voce relativa allo spostamento contenuta nel piano finanziario, ascende alla somma di ¤ 1.539.002,00 ben superiore a quella indicata dalle ricorrenti per tale voce, pari a ¤ 300.000,00 circa;

    - quanto al motivo sub 3), perché la valutazione dell'ammissibilità della proposta prescelta risulta dalla stessa sua positiva valutazione e dall'assegnazione del miglior punteggio; e perché la previsione, nella proposta presentata dalle controinteressate, di un numero maggiore di posti auto va coordinata con la previsione dell'avviso pubblico della facoltà di presentare proposta integrativa e migliorativa rispetto alle indicazioni orientative fornite dall'amministrazione comunale.

    Agli avversi rilievi, le società ricorrenti hanno replicato con memoria difensiva depositata il 15 aprile 2004.

    All'udienza pubblica del 21 aprile 2004 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

    D I R I T T O

    1. ) Il Tribunale ritiene opportuno premettere all'esame del ricorso un quadro di riferimento, concettuale e normativo, sulla peculiare procedura relativa alla realizzazione di opere...

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