Sentenza nº 399 da Constitutional Court (Italy), 01 Dicembre 2006

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione01 Dicembre 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 399

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano†††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria †††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sullíaccesso del pubblico allíinformazione ambientale), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 22 novembre 2005, depositato in cancelleria il 24 novembre 2005 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi del 2005.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 7 novembre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi líavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e líavvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 22 novembre 2005 e depositato il 24 novembre 2005, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sullíaccesso del pubblico allíinformazione ambientale), in riferimento allíart. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 6, 9, 12 e 13, allíart. 5, numeri 10, 14, 16, 20 e 22, allíart. 6, numero 3, allíart. 8 ed agli artt. 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), ed agli artt. 76 e 117, quarto e quinto comma, della Costituzione, in relazione allíart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    La ricorrente premette di essere titolare di potest‡ legislativa primaria nella materia dellí´ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regioneª ed in quella dellí´ordinamento degli enti localiª, ai sensi dellíart. 4, numeri 1 e 1-bis, del proprio statuto. Secondo la difesa regionale, a queste materie si collegano le norme che regolano líaccesso dei privati alle informazioni detenute dalla Regione, dagli enti pararegionali e dagli enti locali, in quanto attinenti allíorganizzazione amministrativa di questi enti.

    Dette norme incidono, poi, sul diritto di accesso e sul diritto allíinformazione dei privati. Si tratterebbe anche in questo caso di ambiti materiali di competenza regionale; infatti, a detta della ricorrente, la disciplina dei diritti dei privati verso líamministrazione, salva la determinazione statale dei livelli essenziali delle prestazioni, ricadrebbe nella competenza residuale delle Regioni ordinarie ex art. 117, quarto comma, Cost. e, dunque, nella competenza delle Regioni speciali ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    La Regione Friuli ricorda, inoltre, di aver provveduto a dare attuazione ad alcune direttive comunitarie con la legge 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per líadempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dallíappartenenza dellíItalia alle Comunit‡ europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004). In particolare, gli artt. 13, 14 e 15 recepiscono la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullíaccesso del pubblico allíinformazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio).

    La citata legge regionale Ë stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri anche nella parte (Capo II) in cui d‡ attuazione alla direttiva 2003/4/CE. Al ricorso statale ha fatto seguito líemanazione del d.lgs. n. 195 del 2005, oggetto dellíodierna impugnazione, con il quale lo Stato ha inteso recepire la medesima direttiva 2003/4/CE.

    Al riguardo, la ricorrente sottolinea che líart. 1, comma 5, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per líadempimento di obblighi derivanti dallíappartenenza dellíItalia alle Comunit‡ europee. Legge comunitaria 2003), con la quale Ë stata conferita la delega poi esercitata con il citato d.lgs. n. 195 del 2005, stabilisce che ´in relazione a quanto disposto dallíart. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le Regioni e le Province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per líattuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dallíordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Statoª.

    La Regione Friuli, stante il tenore della legge di delega, si duole che il d.lgs. n. 195 del 2005 non contenga alcuna clausola di suppletivit‡ o di cedevolezza in relazione ad eventuali leggi regionali; secondo la ricorrente, questo dato, unitamente ai motivi del ricorso proposto contro la legge reg. n. 11 del 2005, fa supporre che il Governo abbia ritenuto di agire in una materia di competenza esclusiva statale.

    La difesa regionale passa, poi, ad illustrare il contenuto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, evidenziando come, in relazione ad alcuni profili, la normativa regionale friulana garantisca una tutela...

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