Sentenza nº 390 da Constitutional Court (Italy), 21 Novembre 2006

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione21 Novembre 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 390

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Francesco††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Luigi †††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Maria Rita††††††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo Maria†††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilit‡ dellíesercizio della professione di avvocato), promossi con ordinanze del 28 settembre 2005 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Brandi Massimo ed altro e la Presidenza del consiglio dei ministri e del 25 febbraio 2006 dal Tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra Ciravegna Vincenzo e la Provincia di Cuneo, iscritte ai nn. 27 e 139 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 20, prima serie speciale, dellíanno 2006.

†††††††† Visti gli atti di costituzione di Brandi Massimo, dellíADIP, Avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale, di Ciravegna Vincenzo, nonchÈ gli atti di intervento dellíOUA, Organismo Unitario dellíAvvocatura;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 26 settembre 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese;

†††††††† udito líavv. Giovanni Romano per líADIP, Avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale, e per Vincenzo Ciravegna.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilit‡ dellíesercizio della professione di avvocato).

†††††††† Líart. 1 della legge impugnata prevede che le disposizioni di cui allíarticolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ñ le quali consentono líiscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale agli albi professionali quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (c.d. part time ridotto) ñ ´non si applicano allíiscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioniª.

†††††††† Il successivo art. 2, a sua volta, dispone: ´I pubblici dipendenti che hanno ottenuto líiscrizione allíalbo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto díimpiego, dandone comunicazione al consiglio dellíordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dellíiscritto al proprio alboª (comma 1); ´Il pubblico dipendente, nellíipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pienoª (comma 2); ´Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente puÚ optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere líiscrizione allíalbo degli avvocatiª (comma 3); ´Il dipendente pubblico part time che ha esercitato líopzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchÈ non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dellíopzione presso líAmministrazione di appartenenza. In tal caso líanzianit‡ resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissioneª (comma 4).

†††††††† 1.1.1.ñ In punto di rilevanza, riferisce il Tribunale che un dipendente dellíAvvocatura dello Stato con qualifica di operatore amministrativo, in possesso dellíabilitazione allíesercizio della professione forense, aveva chiesto allíamministrazione, ai sensi dellíart. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale (part time), al fine di esercitare la professione di avvocato; che líamministrazione gli aveva negato tale trasformazione, motivando il diniego con il conflitto díinteressi che sarebbe scaturito dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con líAvvocatura e dal contestuale esercizio della professione forense; che il dipendente, lamentando líillegittimit‡ del diniego opposto dallíamministrazione, poichÈ questa, ai sensi del citato art. 1, comma 58, avrebbe solo dovuto prendere atto dellíopzione formulata dal ricorrente, chiedeva dichiararsi líavvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno con líAvvocatura in rapporto di lavoro part time, con condanna dellíamministrazione al risarcimento del danno per perdita di chance; che si era ritualmente costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccependo líinfondatezza delle ragioni poste a base della domanda e concludendo per il suo rigetto; che si era altresÏ costituita, in qualit‡ di interventore volontario, líassociazione Adip-Avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale, deducendo che, essendo entrata in vigore ñ nel corso del giudizio ñ la legge n. 339 del 2003, ai pubblici dipendenti era nuovamente impedito di iscriversi allíalbo degli avvocati, essendo stato reso ad essi inapplicabile líart. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge n. 662 del 1996 ed essendo stato, invece, ripristinato il divieto di cui al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni; che líAdip aveva, pertanto, sollevato eccezione di legittimit‡ costituzionale, sotto numerosi profili, degli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003, comunque concludendo per il diritto del dipendente ad ottenere la trasformazione in rapporto part time del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno con líAvvocatura dello Stato.

†††††††† 1.1.2.ñ Ad avviso del Tribunale gli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 violerebbero, anzitutto, líart. 3 Cost., introducendo una serie di disparit‡ di trattamento sia rispetto a pubblici dipendenti che svolgono attivit‡ professionali diverse da quella di avvocato, sia rispetto a pubblici dipendenti in servizio presso amministrazioni statali diverse dallíAvvocatura dello Stato.

†††††††† Sotto il primo profilo, mentre líesercizio della professione di avvocato Ë preclusa ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro part time, analoga preclusione non esiste per i pubblici dipendenti abilitati allíesercizio...

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