Sentenza nº 3402 da Puglia, Lecce, 19 Giugno 2006

Data di Resoluzione19 Giugno 2006
EmittentePuglia - Lecce

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

SECONDA SEZIONE

Registro Decis.: 3402/06

Registro Generale:2184/2005

nelle persone dei Signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI Presidente

GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref.

PATRIZIA MORO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n.2184/2005 proposto da:

S.U.N.I.A.- SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI E ASSEGNATARI- FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Pascarella e Giuseppe Misserini, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Scarambone,56 presso l'avv. Agnese Caprioli

Contro

COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Piero Relleva, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli,7 presso lo studio di quest'ultimo

Nonché nei confronti

BANCA INTESA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita

Per l'annullamento

- della deliberazione n.83 del registro adottata dal consiglio Comunale della città di Taranto nella seduta del 16/972005, pubblicata all'albo Pretorio dello stesso Comune dal 22/9/2005 al 6/10/2005, avente ad oggetto "regolamento di disciplina della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare e della vendita degli immobili di proprietà comunale";

- del regolamento allegato alla stessa deliberazione intitolato "privatizzazione del patrimonio immobiliare comunale regolamento";

- della deliberazione n.123 del registro adottata dal Consiglio Comunale della città di Taranto nella seduta del 21.-22/11/2005, in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dello stesso Comune dal 29/11/2005 al 13/12/2005, avente ad oggetto "Vendita beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Taranto- Approvazione Elenchi"

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

nonché, ove necessario

- della proposta di deliberazione del dirigente Responsabile della Direzione Gestione Amministrativa delle Direzioni Tecniche avv. Filiberto Morelli richiamata nella deliberazione C.C.83/05;

- del parere favorevole espresso in data 8/9/05 dal dirigente Responsabile della Direzione Gestione Amministrativa delle Direzioni Tecniche, ai sensi dell'art.49 co.1 del d.legs. 267/00, richiamato nella deliberazione C.C. 83/05;

- dell'art.41 dello statuto comunale di Taranto;

- della proposta di deliberazione del dirigente della Direzione risorse Finanziarie richiamata nella deliberazione c.C. 123/05;

- del parere favorevole espresso in data 9/11/05 dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art.49 co.1 del d.legs. n.267/00 sulla regolarità tecnico- contabile, richiamato nella deliberazione C.C. 123/05;

- della deliberazione n.96 del 5.3.04 della G.C. di Taranto;

- del provvedimento n.37 del 30/3/04 del C.C. della città di Taranto;

- della delibera n.310/04 G.C. della città di Taranto

- della determinazione n.24 del 19/7/04 del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie;

- della determinazione n.12 del 21.2.05 del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie;

- della deliberazione n.69 del 13/7/05 della città di Taranto;

- della deliberazione n.93 del 23/9/05 del C.C. della città di Taranto;

- della determina Dirigenziale n.12 del 21/2/2005.

- della deliberazione della Giunta Comunale del comune di Taranto n.648 del 22.12.2005

- della determinazione dirigenziale della direzione risorse finanziarie della città di Taranto n.60 del 30.12.2005;

Visto il ricorso ed i suoi allegati;

- Visti i motivi aggiunti;

- Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;

- Visti gli atti di causa.

- Udito nella pubblica udienza del 2 marzo 2006 il Giudice relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv.ti Misserini e Relleva

- Considerato in

FATTO

Il ricorrente impugna gli atti con i quali il comune di Taranto ha disposto di "disciplinare la materia della cartolarizzazione del proprio patrimonio immobiliare disponibile mediante l'approvazione di un regolamento quale fonte normativa secondaria " ed ha approvato il relativo regolamento intitolato " privatizzazione del patrimonio immobiliare comunale" con cui si autorizzava la G.C. a costituire una società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi della dismissione del patrimonio immobiliare individuato dal C.C..

Sostiene, il ricorrente che il regolamento impugnato abbia illegittimamente inserito in detto elenco gli immobili E.R.P., sia mediante la procedura di vendita diretta sia mediante la procedura di cartolarizzazione ed inoltre, con riferimento al ricavato della cartolarizzazione, anziché reinvestirlo secondo le prescrizione della L.560/93, il regolamento intende utilizzarlo per il risanamento dell'ente.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi:

1)Violazione e/o falsa applicazione degli artt.118 Cost. e 7 L.131/03. Violazione e/o falsa applicazione della L.560/93. Difetto di attribuzione. Carenza di potere in astratto. Incompetenza assoluta e/o relativa. Eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti.

2)Violazione e/o falsa applicazione della L.n.560/1993.Violazione e/o falsa applicazione dell'art.826 c.c. Sviamento.

  1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.84 L.n.289/2002.Violazione e/o falsa applicazione della L.410/01. Violazione dell'art. 828 c.c.Eccesso di potere per erroneità e travisamento...

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