Sentenza nº 5038 da Lazio, Roma, 22 Giugno 2006

Data di Resoluzione22 Giugno 2006
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Francesco CORSARO Presidente

Stefania SANTOLERI Componente

Stefano FANTINI Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1002 del 2006 Reg. Gen. proposto da R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Giuseppe Rossi, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 12;

CONTRO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

e con l'intervento ad opponendum

del Codacons e dell'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Rienzi, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, al Viale delle Milizie n. 9;

per l'annullamento

della deliberazione della Commissione per i Servizi ed i Prodotti dell'A.G.COM. n. 22/06/CSP in data 1/2/2006, notificata il successivo 2/2, con la quale l'Autorità ha dettato "disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché il ricorso per motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.G.COM.;

Visto l'atto di intervento ad opponendum del Codacons e dell'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell'8.6.2006, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Uditi gli Avv.ti Medugno e Rossi per la società ricorrente, l'Avv. Leuzzi, in sostituzione dell'Avv. Rienzi, per le associazioni intervenienti, nonchè l'Avv. dello Stato Ferrante per l'A.G.COM.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato in data 3/2/06 e depositato il successivo 6/2 la R.T.I. S.p.a. ha impugnato la delibera dell'A.G.COM. n. 22/06/CSP, con cui sono stati dettati i criteri, applicabili alle sole emittenti private, ai quali le trasmissioni di informazione e gli spazi di informazione ed approfondimento devono attenersi nel periodo non elettorale per assicurare il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà ed imparzialità dell'informazione previsti dalla legge.

Tale disciplina regolamentare pone pesanti limitazioni alla libertà editoriale delle emittenti, tra cui l'"equilibrio delle presenze" degli esponenti politici nel periodo pre - elettorale, prevedendo anche specifici poteri sanzionatori e ripristinatori dell'Autorità; con tale previsione viene, in definitiva, impedito a tutte le trasmissioni, testate giornalistiche o reti private di adottare una propria linea editoriale.

Non esiste più alcuna discrezionalità dell'emittente circa la scelta delle notizie aventi rilevanza politica da diffondere, o lo spazio da riservare a ciascuna, nonché gli esponenti da invitare; residua solamente lo spazio del commento.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :

1) Incompetenza; carenza di potestà regolamentare; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 del T.U. della radiotelevisione; violazione della legge 22/2/2000, n. 28; eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà.

L'A.G.COM., in materia di accesso dei soggetti politici ai mezzi radiotelevisivi, difetta di potestà regolamentare ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge n. 28/2000, non applicabile al di fuori del periodo elettorale e dei programmi di comunicazione politica.

In particolare, la delibera ravvisa il fondamento del proprio potere regolamentare negli artt. 10, I comma, e 7, III comma, del T.U. della radiotelevisione, da cui deriverebbe un generale potere attuativo delle disposizioni degli artt. 3 e 7 del medesimo T.U. a garanzia del pluralismo del sistema radiotelevisivo.

In realtà, l'art. 10 non è disposizione attributiva di potere regolamentare, bensì norma che indica un criterio generale cui l'Autorità deve attenersi, nell'esercitare competenze attribuitele da altre norma di legge.

Dall'art. 7, III comma, letto in combinato disposto con il precedente primo comma, lett. c), si evince poi che le tematiche dell'informazione e della propaganda sono riservate dallo stesso T.U. alla disciplina di rango primario, già contenuta nella legge n. 28/00.

Dunque la materia della par condicio, anche fuori del periodo elettorale, è riservata al legislatore, salvi i poteri regolamentari attuativi specifici attribuiti all'Autorità dalla legge; d'altro canto, il legislatore è puntualmente intervenuto, con la legge n. 28/00, fornendo una compiuta disciplina della materia.

Le disposizioni della legge n. 28/00 non prevedono alcun potere regolamentare dell'A.G.COM. relativamente alle attività delle emittenti private al di fuori del periodo elettorale, se non con riferimento al limitato e specifico ambito dei programmi di comunicazione politica.

2) Violazione, sotto distinti profili, degli artt. 7 e 45 del T.U. radiotelevisione; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità manifeste; violazione degli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione.

Le disposizioni regolamentari impugnate sono applicabili alle sole emittenti private, seppure nel dichiarato presupposto di recepire la raccomandazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi dell'11/3/2003.

In realtà, il provvedimento va ben oltre la portata della predetta raccomandazione alle emittenti private; essa detta regole cogenti, assistite da specifici poteri sanzionatori e ripristinatori, senza che nulla di anologo sia previsto per la concessionaria pubblica.

La previsione di una disciplina più restrittiva per l'emittenza privata rispetto alla concessionaria pubblica costituisce dunque una violazione delle norme del T.U. della radiotelevisione, un'ingiustificata limitazione delle libertà di espressione e di iniziativa economica delle emittenti private, ed inoltre viola il canone costituzionale di eguaglianza, onerando le concessionarie private di limitazioni non contemplate per la concessionaria pubblica.

3) Violazione dell'art. 7, I comma, lett. c), del T.U. della radiotelevisione, e della legge n. 28/2000 sotto ulteriori profili; eccesso di potere.

La materia della parità di accesso delle forze politiche al mezzo radiotelevisivo è riservata alla fonte primaria dall'art. 7, I comma, lett. c), del T.U.

La legge n. 28/00 ha dettato disposizioni con ambito di applicazione limitato sia ratione temporis (il periodo elettorale), sia ratione materiae (le trasmissioni di comunicazione politica).

Il regolamento impugnato contiene disposizioni più dettagliate e restrittive, applicabili ad ogni trasmissione televisiva ed in ogni periodo di tempo; inoltre estende i poteri ripristinatori dell'Autorità previsti dalla legge n. 28/00 ben oltre le fattispecie disciplinate dalla stessa.

In tale modo, il regolamento finisce per dispiegare effetti sostanzialmente abrogativi della legge n. 28/00.

L'art. 2 della delibera impugnata, applicabile all'ampia categoria dei programmi "di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento", stabilisce un generale obbligo di equilibrio delle presenze nella singola trasmissione, oltre che nella testata e nella rete, aggiungendo l'obbligo di preventiva comunicazione delle presenze ed il divieto di interventi in diretta "non preannunciati all'inizio della trasmissione", ambedue non previsti dalla legge n. 28/00.

Con riferimento alle "altre trasmissioni", l'art. 3 della delibera generalizza il divieto di presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento previsto dalla legge n. 28/00, salva la facoltà di aprire "finestre informative", equivalenti alla trasformazione dei programmi di intrattenimento in programmi di informazione.

4) Violazione degli artt. 21 e 41 della Costituzione, nonché della sentenza n. 155/2002 della Corte costituzionale.

La delibera impone restrizioni arbitrarie, prive di base normativa, della libertà di espressione e della libertà di iniziativa economica delle eemittenti.

Secondo la sentenza della Corte costituzionale indicata in epigrafe la materia della parità di accesso dei soggetti politici ai mezzi di comunicazione di massa deve costituire oggetto di bilanciamento tra il principio costituzionale dell'informazione e formazione consapevole della volontà del cittadino - utente e delal libertà di opinione delle singole emittenti private.

Nel contesto di questo bilanciamento la libertà di espressione delle emittenti private non può risultare totalmente recessiva.

Ciascuna emittente deve essere lasciata libera, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, di "fare mergere, anche attraverso le proprie analisi e considerazioni di ordine politico, l'immagine propria di impresa di tendenza".

L'impugnata delibera, al contrario, non è rispettosa dei confini posti dalla Corte costituzionale rispetto alle compressioni della libertà di espressione praticabili da una disciplina legislativa di tutela della parità di accesso delle forze politiche al mezzo radiotelevisivo durante il periodo elettorale.

L'art. 2 e l'art. 3, I comma, eliminando in sostanza la distinzione tra "comunicazione politica" e "diffusione di notizie nei programmi di informazione", prevista invece dall'art. 2 della legge n. 28/00, ed assoggettando tutti i programmi aventi contenuto informativo ai rigorosi obblighi di "equilibrio delle presenze"...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT