Sentenza nº 1026 da Lombardia, Milano, 19 Aprile 2006
Data di Resoluzione | 19 Aprile 2006 |
Emittente | Lombardia - Milano |
Sentenza n. 1026/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - prima sezione - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3549/2002 proposto da
UNIONCASA,
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Linzola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Hoepli n.3;
contro
REGIONE LOMBARDIA,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Forloni e Sabrina Gallonetto ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura regionale in Milano, via Taramelli n.20;
e nei confronti di
COMUNE DI LUINO,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Eoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita n. 1;
per l'annullamento
dei decreti del 30.7.2002, n. 14455 e n. 14457 della Direzione generale industria, PMI, cooperazione e turismo della regione Lombardia, nonchÈ del verbale in data 27.6.2002, del Comitato di Programmazione del PIC INTERREG IIIA, nonchÈ degli atti presupposti, connessi, conseguenti e presupposti e per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimit‡ degli atti impugnati;
con motivi aggiunti, del decreto n. 1030 del 31.1.2003 contenente chiarimenti con riferimento al decreto 14455 del 30.7.2002 ed atti connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il primo ref. Elena Quadri, designato relatore per l'udienza del 5.4.2006;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame l'associazione ricorrente impugna i decreti indicati in epigrafe, con i quali l'amministrazione, nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria (PIC) Interreg III A Italia Svizzera 2000-2006, ha assegnato il contributo al progetto presentato dal comune di Luino, collocando il progetto della ricorrente fra quelli non finanziati.
A sostegno del proprio gravame la ricorrente deduce il seguente, articolato, motivo di diritto:
-
Illegittimit‡ per eccesso di potere e per violazione dei criteri di assegnazione dei punteggi stabiliti dal bando; illegittimit‡ per eccesso di potere sotto il profilo della ingiusta e ingiustificata disparit‡ di trattamento, dell'ingiustizia manifesta e del difetto di motivazione, atteso che l'amministrazione avrebbe assegnato il finanziamento...
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