Sentenza nº 360 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 2010

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione17 Dicembre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 360

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana del 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nel procedimento vertente tra la Siciltuna Farm s.r.l. e l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca ed altri con ordinanza dell’11 maggio 2009, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di costituzione della Siciltuna Farm s.r.l. e della Regione siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 16 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Maria Costanza e Aldo Bozzi per la Siciltuna Farm s.r.l. e l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, con ordinanza depositata l’11 maggio 2009 e notificata il 15 maggio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana del 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003), «per contrasto o incompatibilità con lo Statuto regionale siciliano, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dall’art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché con le competenze e funzioni che detto Statuto e la Costituzione della Repubblica Italiana attribuiscono alla Regione siciliana in materia di mare territoriale, per quanto concerne la relativa porzione ubicata al di fuori del demanio marittimo».

    Il Collegio rimettente impugna la citata disposizione regionale nella parte in cui stabilisce che «La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all’approvvigionamento di fonti di energia».

    La presente questione è stata sollevata nel corso del giudizio di appello sul ricorso proposto dalla Siciltuna Farm s.r.l. contro l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e altri per ottenere l’annullamento della sentenza n. 122 del 27 gennaio 2006 del Tribunale regionale amministrativo per la Sicilia – sezione staccata di Catania – con la quale sono stati respinti sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla citata società.

  2. – Il rimettente ricorda come la società ricorrente abbia impugnato, nel giudizio di primo grado, gli atti che hanno determinato il diniego di finanziamento per la realizzazione di gabbie per l’allevamento in mare di tonni, diniego motivato dalla mancanza della concessione demaniale marittima necessaria per l’utilizzazione in via esclusiva dei pertinenti bracci di mare, nonché, coi motivi aggiunti, il parere della Soprintendenza contrario al rilascio della stessa concessione demaniale marittima e gli atti con cui la Capitaneria di porto ha omesso di provvedere sulla relativa istanza di rilascio di detta concessione.

    Inoltre, sempre il Consiglio rimettente, ricorda come, già nel giudizio di primo grado, la ricorrente società Siciltuna s.r.l. avesse prospettato la presente questione di legittimità costituzionale, ma che il Tar adito aveva ritenuto che la stessa difettasse di rilevanza in quanto il giudizio «non riguarda[va] la questione del rilascio della concessione demaniale, bensì la diversa questione della legittimità o meno dell’esclusione del progetto della ricorrente dal contributo richiesto».

    2.1. – Il C.G.A. afferma di non condividere la valutazione del Tar relativamente all’asserita irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata; infatti, a suo avviso, senza l’intervenuta norma regionale (jus superveniens rispetto al procedimento per cui è causa), l’organo preposto a rilasciare la concessione marittima sarebbe rimasto la Capitaneria di porto, la quale non sarebbe stata costretta a trasmettere gli atti relativi alla concessione richiesta per la decisione in merito all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

    Conseguentemente – prosegue il rimettente – poiché «andrebbe affermata la...

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