Sentenza nº 243 da Trentino Alto Adige, Trento, 12 Settembre 2005

Data di Resoluzione12 Settembre 2005
EmittenteTrentino Alto Adige - Trento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 163 del 2004 proposto da BERASI MARIANO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Malossini ed Alessandro Malossini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vanni Ceola in Trento, Via Cavour n. 34;

C O N T R O

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Alessio Falferi e Giuliana Fozzer con domicilio eletto presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi in Trento, Piazza Dante n. 15;

per l'annullamento:

- della nota n. 2439/04/S042 del 12 marzo 2004, con la quale la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Strutture Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole - Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna ha comunicato al ricorrente che, con Determinazione del Dirigente n. 176 dell'11.3.2004, non è stata accolta la domanda di premio "Indennità compensativa - Mis. 5°" presentata a termini del Regolamento CE 1257/1999;

- della presupposta Determinazione del Dirigente n. 176 dell'11.3.2004, non trasmessa al ricorrente, con la quale è stata respinta la domanda di premio anzidetta;

- della nota nr. 2441/04/S42 del 12.3.2004, con la quale la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Strutture e Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole - Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna ha comunicato al ricorrente che, con Determinazione del Dirigente n. 177 di data 11.03.2004, non sono state accolte le domande di premio "Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica e conservazione delle aree private con metodo biologico" presentate dal ricorrente a termini del Regolamento CE 1257/1999 Mis. F - PSR Mis. 6;

- della presupposta Determinazione del Dirigente n. 177 dell'11.3.2004, con la quale sono state respinte le domande di premio anzidette;

- di ogni altro atto precedente o successivo, o comunque connesso con quelli impugnati, con particolare riferimento al verbale di controllo in loco del 13.8.2003 e al suo eventuale esito e, per quanto di ragione, al verbale di controllo in loco del 17.11.2003, redatti dal Servizio di Vigilanza e Promozione dell'Attività Agricola - Ufficio per la qualità delle produzioni agroalimentari della Provincia Autonoma di Trento.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 9 giugno 2005 - relatore il Consigliere Sergio Conti - l'avv. Alessandro Malossini per il ricorrente e l'avv. Alessio Falferi per l'Amministrazione provinciale resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Berasi Mariano ha presentato alla Provincia Autonoma di Trento, in data 2.4.2003, istanza con allegata dichiarazione di situazione aziendale (c.d. fascicolo aziendale), al fine di ottenere gli aiuti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per le Misure 5 "indennità compensativa" e 6 "Misure agroalimentari".

Con separate note del 12.3.2004, la P.A.T. ha comunicato il mancato accoglimento delle istanze.

In particolare - con una prima nota - ha specificato che con la determinazione dirigenziale n. 176, in data 11.3.2004, non era stata accolta la domanda relativa alla Misura 5, in quanto era stata accertata una differenza tra superficie dichiarata nella domanda ed effettivamente coltivata superiore al 20%, con conseguente esclusione dal beneficio, giusta quanto previsto al punto 8.2 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 3650 del 28.12.2001.

Con una seconda nota, è stato comunicato il rigetto - con determinazione dirigenziale n. 177 dell'11.3.2004 - della domanda relativa alla Misura 6, specificando che per quanto riguarda il premio di conservazione delle aree prative con metodo biologico era stata accertata una superficie coltivata inferiore rispetto a quella dichiarata superiore al 20%, con conseguente esclusione anche per il premio "Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica" in applicazione dell'art. 63 punto 1, paragrafo 1 del reg. CE 445/2002.

Con atto notificato il 17.5.2004 e depositato presso la Segreteria del Tribunale l'11.6.2004, Berasi Mariano impugna le predette determinazioni nn. 176 e 177 dell'11.3.2004, evidenziando che le stesse non gli sono state trasmesse, nonché le note di trasmissione in data 12.3.2004.

Il ricorrente deduce:

1) "eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione; Illogicità manifesta; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 della Costituzione; in quanto le avversate determinazioni dirigenziali non gli sono state rese note nel loro contenuto, posto che non sono state trasmesse in allegato alle lettere con cui gli è stato comunicato il rigetto delle domande.

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria; contraddittorietà e carenza della motivazione; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; illogicità manifesta; il rigetto delle domande è stato motivato con la discrepanza di superficie (superiore alla soglia del 20%) tra le particelle accertate come coltivate e quelle oggetto di dichiarazione, ma i sopralluoghi correttamente effettuati non hanno rilevato discordanze significative.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 21 del regolamento CE n. 1257/1999, dell'art. 61 regolamento CE n. 445/2002 e del titolo III del regolamento CE n. 2419/2001; Violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta provinciale n. 3650/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; illogicità manifesta; manifesta ingiustizia; evidenziando che il controllo del 13.8.2004 non è stato posto in essere in contraddittorio con il richiedente, con violazione della normativa comunitaria sui controlli di cui al Reg. CE 2419/2001.

Il Berasi formula anche richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla carenza di liquidità conseguente alla...

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