Sentenza nº 3548 da Campania, Napoli, 08 Aprile 2005

Data di Resoluzione08 Aprile 2005
EmittenteCampania - Napoli

n. 3548/05 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione II, composto dai signori magistrati:

Antonio Onorato Presidente

Francesco Guerriero Consigliere

Francesco Guarracino Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12031/04, proposto da MANNIELLO Filomena e MANNIELLO Cristina, rappresentate e difese dall'avv. Enrico Soprano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, via Melisurgo n. 4

CONTRO

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;

E NEI CONFRONTI DI

ARDOVINO Sergio, CONDOMINIO VIA DEGLI ARANCI N. 59 Sorrento in persona dell'amministratore pro tempore, BENTIVEGNA Eugenio, MARZUILLO Antonino, DE ANGELIS Daniela, PALLADINO Matteo, BALESTRINO Rosa, DI CAPUA Marianna, BELARDO Antonino, VITERBO Lina, ASTARITA Antonino, VITERBO Antonino, PERRINO Luisa, intervenienti ad opponendum, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Venanzio ed elettivamente domiciliati in Napoli, via dei Fiorentini n. 61, presso lo studio legale dell'avv. Giancarlo Maresca

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia del 18.6.2004, recante annullamento del provvedimento n. 67 del 5.4.2004 del Sindaco del Comune di Sorrento di autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio interrato in Sorrento alla via degli Aranci - via Fuorimura;

- degli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione intimata;

Vista la memoria depositata dalle ricorrenti in data 14.3.2005;

Visto l'atto di intervento ad opponendum dei controinteressati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Referendario avv. Francesco Guarracino;

Uditi alla pubblica udienza del 24 marzo 2005 i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con ricorso notificato il 21 ottobre 2004 e depositato il 5 novembre 2004, le signore Filomena Manniello e Cristina Manniello, proprietarie di un fondo sito in Sorrento con accesso da via degli Aranci e da via Fuorimura, riportato nel N.C.U. al foglio 3, p.lla 219, hanno impugnato il decreto del 18 giugno 2004, notificato il successivo 8 luglio, con cui il Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia ha annullato il provvedimento n. 67 del 5 aprile 2004 col quale il Sindaco del Comune di Sorrento aveva rilasciato loro l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'art. 151 d.lgs. n. 490/99, per la realizzazione di un parcheggio interrato nel predetto fondo.

Il ricorso, con cui è stato chiesto l'annullamento del decreto impugnato previa sospensione cautelare dei suoi effetti, è affidato ai seguenti motivi:

1) "Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 241/1990 - violazione degli artt. 1 e ss. del D.M. 495/1994 - violazione del giusto procedimento di legge": il decreto di annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Sindaco di Sorrento sarebbe viziato per omessa comunicazione alle ricorrenti dell'avvio del relativo procedimento;

2) "Violazione del principio del tempus regit actum - violazione del giusto procedimento di legge - eccesso di potere per falsità dei presupposti di fatto e di diritto": la Soprintendenza avrebbe annullato l'autorizzazione comunale per contrasto con una normativa (il d.lgs. n. 42/04) entrata in vigore successivamente alla adozione del provvedimento annullato;

3) "Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 151 del d.lgs. 490/99 - violazione e falsa applicazione dell'art. 159 del d.lgs. 42/04 - eccesso di potere - carenza di potere in concreto - eccesso di potere per istruttoria erronea e travisamento dei fatti - violazione del giusto procedimento di legge": la Soprintendenza avrebbe...

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