Sentenza nº 359 da Campania, Napoli, 25 Gennaio 2005

Data di Resoluzione25 Gennaio 2005
EmittenteCampania - Napoli

n. 359/05 Reg. Sent.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI, 4^ SEZIONE-,

composto dai signori magistrati:

Nicolò Monteleone Presidente

Dante D'Alessio Consigliere est.

Carlo Polidori Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 5039 del 2004 R.G. proposto da Carmela STRAVINO, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Leone, con domicilio per legge in Napoli, presso la Segreteria del TAR,

contro

il Comune di San Prisco (CE), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Franco Racioppoli, con domicilio per legge in Napoli, presso la Segreteria del TAR,

per l'annullamento

- del provvedimento n. 4179 del 16.3.2004 con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Prisco ha respinto l'istanza di concessione edilizia avanzata dalla ricorrente per la realizzazione di un fabbricato per attrezzature commerciali, svago, sport e ristorazione in Viale dello Sport;

e del parere negativo della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 10.3.2004, verbale n. 8;

nonché, con motivi aggiunti:

- del provvedimento n. 7105 del 4.5.2004 con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Prisco ha nuovamente respinto, a seguito di riesame, l'istanza di concessione edilizia avanzata dalla ricorrente

e del parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 3.5.2004, verbale n. 15.

Visto il ricorso notificato il 15.4.2004 e depositato il successivo 16 aprile e i successivi motivi aggiunti notificati il 10.5.2004 e depositati il successivo 10 maggio;

visti gli atti tutti di causa;

vista la costituzione in giudizio del Comune di San Prisco;

relatore nella Pubblica Udienza del 15 dicembre 2004 il Consigliere Dante D'Alessio;

Uditi l'avvocato G. Cecere, per delega, per la ricorrente, e l'avvocato F. Racioppoli per il Comune resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - La ricorrente Carmela Stravino aveva presentato, in data 8.12.2003, al Comune di San Prisco una domanda volta ad ottenere il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato per attrezzature commerciali, svago, sport e ristorazione in Viale dello Sport del detto Comune.

    Con il ricorso in esame ha impugnato il provvedimento, specificato in epigrafe, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Prisco ha respinto la sua istanza, avendo ritenuto che in zona C2 del PRG è prevista la lottizzazione convenzionata e non l'intervento diretto come richiesto, nonché il presupposto parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 10.3.2004 e ne ha chiesto l'annullamento sostenendone l'illegittimità sotto diversi profili.

    A seguito di formale richiesta della ricorrente il Comune di San Prisco ha riesaminato il progetto edilizio proposto ma con il provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico n. 7105 del 4.5.2004 ha respinto nuovamente la domanda.

    Con i motivi aggiunti successivamente notificati la signora Carmela Stravino ha quindi impugnato tale nuova determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Prisco nonché il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 3.5.2004 e ne ha chiesto ancora l'annullamento sostenendone l'illegittimità sotto diversi profili.

  2. - Il Comune di San Prisco ha respinto l'istanza, con il diniego da ultimo impugnato, richiamando il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 3.5.2004, secondo cui, seppure non necessaria la preventiva lottizzazione:

    a) non sono stati rispettati gli indici urbanistici previsti nella zona C2 ai fini del calcolo del volume edificabile;

    b) non sono né calcolate né indicate le superfici da cedere a standard;

    c) la destinazione d'uso del sottotetto non è...

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