Sentenza nº 2073 da Puglia, Bari, 09 Maggio 2005

Data di Resoluzione09 Maggio 2005
EmittentePuglia - Bari

REPUBBLICA ITALIANA

N. 2073/2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA N. 3313/1996
Sede di Bari Sezione Seconda Reg. Ric.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 3313 del 1996 proposto da BITONDI Libera rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto in Bari alla via Pasquale Fiore n. 14/9 (studio legale Fabrizio Lofoco);

contro

Comune di Mattinata, Regione Puglia e Amministrazione Provinciale di Foggia, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Mattinata dell'1.10.1996 n. 8589, con cui veniva disposta la revoca dell'autorizzazione comunale annuale n. 26/94 all'esercizio dell'attività agrituristica;

- del provvedimento regionale del 05.07.1996 di cancellazione della ricorrente dall'elenco regionale degli operatori agrituristici;

- della delibera commissariale della Provincia di Foggia del 31.05.1994; nonché del verbale della Commissione Regionale per l'agriturismo del 22.01.1996 n. 3/96.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28.04.2005 il Cons. Pietro Morea e udito, altresì, l'Avv. G. Sgobba in sostituzione dell'Avv. Enrico Follieri.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato il 27.11.1996, la sig.ra Bitondi Libera, titolare dell'azienda agricola "Monte Sacro" in territorio di Mattinata (FG), ha impugnato gli atti comunali e regionali, meglio specificati in epigrafe, con i quali veniva disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli operatori agrituristici, in quanto, in sede di verifica, è risultato che la ditta istante ha destinato all'esercizio dell'attività agrituristica i fabbricati di cui alla concessione edilizia del 07.09.1990 n. 10343, sottraendoli all'attività agricola perla quale erano stati autorizzati.

Deduce le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 2 L. 05.12.1985 n. 730 e dell'art. 12 L.R. 02.08.1993 n. 12; eccesso di potere per illogicità manifesta: l'esercizio dell'agriturismo, per sua natura, non può che essere svolto in zona agricola, sicchè il medesimo esercizio non può comportare alcuna distrazione dalla destinazione agricola di zona;

2) violazione dell'art. 3 della L. 07.08.1990 n. 241, non essendo la motivazione che è a base dei provvedimenti impugnati...

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