Sentenza nº 3322 da Veneto, Venezia, 05 Settembre 2005

Data di Resoluzione05 Settembre 2005
EmittenteVeneto - Venezia

Ricorso n. n. 3230/2004 Sent. n. 3322/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Angelo de Zotti Presidente f.f.

Italo Franco Consigliere

Rita DePiero Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3230/2004 proposto da Giuseppe Tognon, Mario Levante e Ulderico Cinetto, rappresentati e difesi dagli avv. Sveva Rossi e Fulvio Cavallari, con elezione di domicilio presso la Segreteria dl T.A.R., ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.24 n. 1054;

contro

il Consorzio di Bonifica Bacchiglione - Brenta, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piazza, con elezione di domicilio presso la Segreteria dl T.A.R., ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.24 n. 1054;

e nei confronti

di Giorgio Salvan, non costituito in giudizio,

per l'annullamento

del provvedimento n. 11020 del 19.11.2004, di esclusione dalle elezioni consortili del 5.12.2004 della lista di candidati per la terza fascia di rappresentanza.

Visto il ricorso, notificato il 24.11.2004 e depositato presso la segreteria il 25.11.2004 con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione del resistente Consorzio di Bonifica, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 7.7.2005 (relatore il cons. DePiero) l'avv. Rossi, per i ricorrenti e l'avv. Piazza per il Consorzio;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto e Diritto

  1. - I ricorrenti rappresentano che, con atto 20.7.2004, il Consiglio del Consorzio di Bonifica Bacchiglione - Brenta ha convocato le elezioni per il rinnovo del Consiglio consortile, formato di trenta membri ripartiti in tre fasce di rappresentanza, individuate in base al carico contributivo gravante sui consorziati, ciascuna competente ad eleggere un quota di consiglieri.

    In data 31.10.04 venivano presentate da alcuni consorziati tre liste di candidati (una per ogni fascia di contribuzione) denominate "Insieme per il Territorio s.o.s.".

    Dalla verifica delle liste stesse si evinceva che due dei candidati, inseriti nella fascia III, dovevano essere esclusi in quanto non appartenenti a tale fascia di contribuzione; pertanto in data 12.11.04, si provvedeva alla loro sostituzione, indicando quali candidate le ditte Stimamiglio e C. s.p.a. e Veneta Immobiliare s.p.a., che tuttavia, con atto del 15.11.05 n. 10913, venivano anch'esse respinte in quanto i soggetti che rappresentavano le due società, cioè, rispettivamente, Rienzi De Kunovich e Stefano De Kunovich, non ne erano i legali rappresentanti. A ciò conseguiva l'esclusione dell'intera lista, essendosi i suoi rappresentanti ridotti a 7, numero inferiore a quello di spettanza, che era di 9.

    1.1 - La Lista presentava "opposizione" avverso l'esclusione, dando prova dell'esistenza di specifiche deleghe attribuite ai signori De Kunovich da parte del legale rappresentante delle due società, dott. Stimamiglio. Tuttavia, con l'atto presentemente opposto, la Giunta consortile escludeva definitivamente la Lista.

    I ricorrenti (Tognon e Levante quali rappresentanti della fascia III della lista "Insieme per il territorio s.o.s." e Cinetto, per la fascia II) presentavano quindi il presente ricorso, chiedendo - previa sospensione dei suoi effetti - l'annullamento dell'esclusione, di cui lamentavano l'illegittimità per i seguenti motivi:

    1) falsa applicazione dell'art. 5 L.r. 13.1.76 n. 3 ed eccesso di potere.

    Il Regolamento Elettorale disciplina l'esercizio del diritto di voto, ammettendo che esso sia effettuato con delega, e non richiede che il rappresentante della persona giuridica sia anche il suo "legale rappresentante".

    Poiché la partecipazione ad un'assemblea elettiva del rappresentante di una società non comporta il potere dello stesso di impegnare la società medesima in scelte economiche che possono incidere sul patrimonio societario, ma solo il potere di tutelare i suoi interessi presso i terzi, esso deve essere considerato un atto di ordinaria amministrazione; dal che si deduce che la dizione della legge "rispettivi rappresentanti" delle società non ha inteso riferirsi ai "legali rappresentanti"...

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