Sentenza nº 1353 da Veneto, Venezia, 06 Aprile 2005

Data di Resoluzione06 Aprile 2005
EmittenteVeneto - Venezia

Ric. n. 332/2000 Sent. n. 1353/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, con l'intervento dei signori:

Luigi Trivellato Presidente

Fulvio Rocco Consigliere, Estensore

Alessandra Farina Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. 332/2000, proposto dal Comune di Negrar (Verona), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Paolo Sardos Albertini e dall'Avv. Franco Zimbelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-mestre, Via Felice Cavallotti n. 22,

contro

il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco n. 63,,

per l'annullamento

del decreto del Direttore Generale del Ministero per i beni e le attività culturali dd. 30 ottobre 1999, notificato il 6 dicembre 1999, nella parte in cui impone il vincolo di inedificabilità assoluta su parte del territorio comunale di Negrar; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 3 febbraio 2000 e depositato il 5 febbraio 2000;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'Avv. Andrea Cervesato, in sostituzione dell'avv. Zambelli, per la parte ricorrente, e l'Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per il Ministero per i beni e le attività culturali;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.1. Nel territorio comunale di Negrar (Verona), località Novare, è ubicato il compendio immobiliare denominato "Villa ex Mosconi ora Bertani", composto dal corpo costituito dalla villa, da una piccola chiesa e da un parco.

Il compendio stesso venne assoggettato a vincolo, a' sensi dell'allora vigente L. 1 giugno 1939 n. 1089, per effetto del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione dd. 9 dicembre 1960 (cfr. doc. 1 di parte resistente).

La qui ricorrente Amministrazione Comunale di Negrar espone di essersi dotata nel 1975 di un Programma di Fabbricazione nel quale era prevista la destinazione nella frazione di Arbizzano, località Novare, di un'ampia zona ad espansione residenziale, segnatamente contigua all'area assoggettata al predetto vincolo.

La medesima difesa del Comune riferisce, quindi, che tale previsione è stata sostanzialmente confermata anche dal Piano regolatore generale di cui il Comune si è dotato nel 1980, prevedendosi - peraltro - una nuova area di sviluppo di dimensioni ridotte da collocare in posizione ortogonale rispetto alla strada provinciale.

In data 3 giugno 1991 la Casa S.r.l. ha presentato una domanda finalizzata all'attuazione di un piano di lottizzazione di iniziativa privata, denominato "Quadrifoglio" e ricadente su di un'area ubicata nella frazione di Arbizzano, località Novare, estesa per circa mq. 14.150.

Tale piano risulta approvato con deliberazione consiliare n. 59 dd. 15 luglio 1991, e la stessa difesa del Comune riferisce che, previo parere della Commissione edilizia comunale dd. 14 giugno 1991 e del Settore Igiene Pubblica 14 giugno 1991, sono state pure rilasciate alla predetta Società anche le concessioni edilizie per l'esecuzione in loco delle opere di urbanizzazione primaria.

In data 19 marzo 1992 è, quindi, intervenuto il rilascio, da parte della Commissione provinciale dei beni ambientali, del nulla - osta di cui all'art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497 e alla L.R. 6 marzo 1984 n. 11.

Nel frattempo, la Negrar Costruzioni S.r.l. è subentrata alla Casa S.r.l. nella proprietà dei terreni interessati dal progetto.

In data 25 gennaio 1993 il Corpo Forestale dello Stato ha provveduto a' sensi dell'art. 312 cod. proc. pen. al sequestro preventivo d'urgenza del cantiere predisposto per l'esecuzione degli scavi di sbancamento della lottizzazione, essendo stata ipotizzata al riguardo la realizzazione di lavori senza il previo rilascio del titolo edilizio e dell'autorizzazione ambientale (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).

Successivamente, con sentenza n. 1814/95 dd. 21 novembre 1995 il Pretore di Verona ha condannato i Signori Antonio Sperifranco, Albino Quintarelli e Dario Quintarelli alla pena giorni 20 di arresto e all'ammenda di Lire 10.000.000.- per ciascuno, nonché alla confisca del terreno, in quanto riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 110 cod. pen. e agli artt. 18 e 20, lett. c), della L. 28 febbraio 1985 n. 47 (concorso in lottizzazione abusiva a scopo edilizio: cfr. ibidem, doc. 3).

Tale pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Venezia, Sez. IV, con sentenza n. 765 dd. 4 luglio 1996 e dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 6440 dd. 7 giugno 1997 (cfr. ibidem).

In dipendenza di ciò, in data 19 maggio 1998 è stata presentata una nuova domanda di lottizzazione a cura di Negrar Costruzioni, nella quale risulta stralciata l'area resa oggetto del provvedimento giudiziale di confisca ; inoltre, in data 13 febbraio 1999 il Consiglio Comunale di Negrar ha adottato una nuova variante del vigente P.R.G., confermando ivi la zona di espansione residenziale prevista in località Novare di Arbizzano.

Con nota Prot. n. 9129 dd. 3 giugno 1999 (cfr. doc. 3 di parte resistente), inoltrata al Sindaco di Negrar e avente per oggetto. "Negrar (VR) - località Novare. Immobile denominato "Villa ex Mosconi ora Bertani" - Tutela monumentale ex lege 1089 del 1939", il Soprintendente Reggente la Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Verona ha informato il Sindaco medesimo "a norma degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990 e dell'art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 n. 495 ... che questa Soprintendenza ha avviato il procedimento di vincolo monumentale sul complesso in oggetto. Nel dare notizia dell'avvio del procedimento si comunica che: a) l'Amministrazione competente per l'istruttoria è la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona; b) l'oggetto del procedimento promosso è la proposta di vincolo monumentale ai sensi della L. 1 giugno 1939 n. 1089 relativa al complesso in oggetto; c) l'Ufficio che ha predisposto l'istruttoria del procedimento è la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona, la persona responsabile dell'istruttoria presso la Soprintendenza è la dott.ssa Emanuela Ravioli; d) il responsabile del procedimento presso il superiore Ministero per i beni culturali e ambientali, a norma del Regolamento sopra citato (tabella A, quadro I, n. 13) è il Dirigente preposto all'unità organizzativa dell'Ufficio Centrale Beni A.A.A.S., div. III; e) l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti di istruttoria è la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona - Piazza S. Fermo n. 3 ..." .

A questo punto, con nota Prot. n. 10211 dd. 12 luglio 1999 avente ad oggetto : "avvio del procedimento di vincolo monumentale sul complesso: Immobile denominato "Villa ex Mosconi ora Bertani" - Tutela monumentale ex lege 1089 del 1939. Richiesta di accesso ai documenti ai sensi legge 241 del 1990", il Sindaco di Negrar ha chiesto alla medesima Soprintendenza, "con riferimento alla...

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