Sentenza nº 7973 da Council of State (Italy), 09 Novembre 2010

Data di Resoluzione09 Novembre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Aniello Cerreto, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

per la riforma

della dispositivo di sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00013/2010, nonché della sentenza del TAR TOSCANA ?Sez. I, n. 450/2010 resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI CONNESSI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE.

Sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Dussmann Service S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Alberto M. Bruni, Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Morbidelli E Bruni in Roma, via G. Carducci N. 4;

Ente Per i Servizi Tecnico-Amministativi di Area Vasa - Estav Nord Ovest, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

Cns - Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Baccolini, Mario P. Chiti, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; Sodexo Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Invernizzi, Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349; Coopservice Soc. Coop. P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Ermes Coffrini, Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12; Gruppo Gorla Spa in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria Ati, Copra Ristorazione e Servizi Soc. Coop. in proprio e nella qualità di mandante Ati;

Visto il ricorso in appello ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Per i Servizi Tecnico-Amministativi di Area Vasa - Estav Nord Ovest;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cns - Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa A R.L.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sodexo Italia Spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coopservice Soc. Coop. P.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2010 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Bruni, Iaria, Chiti, Andrea Manzi, per delega dell'Avv. Luigi Manzi, Invernizzi, Sandulli e Colarizi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con bando di gara del 29.8.2007 l'Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi dell'Area Vasta Nord Ovest della Toscana (ESTAV) ha indetto una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione e servizi connessi, per la durata di sei anni, presso le strutture ospedaliere, territoriali ed amministrative dell'Area , diviso in tre lotti.

Tutti e tre i lotti sono stati aggiudicati al primo concorrente classificato CNS Consorzio Nazionale Servizi, mentre Dussmann Service s.r.l. è risultata seconda in graduatoria dei lotti 1 e 3 e terza nella graduatoria del lotto 2, dove seconda graduata è risultata Sodexo Italia s.p.a.

Per l'annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti, relativamente a tutti i tre lotti, ed il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, ha proposto ricorso dinanzi al Tar per la Toscana Dussmann Service s.r.l., sostenendo i)che la concorrente risultata vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza in capo ad una delle imprese esecutrici del servizio (Coopservice) del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett.c) D.Lgs. n. 163 del 2006, avendo riportato l'amministratore cessato dalla carica nel triennio (Luca Discardi) varie condanne per reati gravemente incidenti sulla moralità professionale e non avendo dimostrato di avere effettivamente adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; ii) per violazione degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163 attesa l'ulteriore causa di esclusione consistente nella comunanza tra l'amministratore di CNS sig. Mauro Tarana e della soc. Copra, partecipante alla medesima gara come mandante dell'ATI con capogruppo mandataria la Gruppo Gorla s.p.a; iii) per erroneità nella valutazione delle offerte a suo danno; iv) per illegittimità del sub procedimento di verifica di anomalia espletato nei confronti dell'offerta di CNS (motivi aggiunti).

Si sono costituite in resistenza ESTAV e CNS, quest'ultima proponendo altresì ricorso incidentale per censurare a sua volta l'ammissione alla gara di Dussmann Service s.r.l. per avere omesso l'indicazione di quattro soggetti cessati dalla carica nel triennio ed avere omesso le relative dichiarazioni di moralità, nonché assumendo l'erroneità della valutazione dell'offerta di Dussmann. Si è inoltre costituita ad opponendum Coopservice.

Con motivi aggiunti, Dussmann Service ha altresì impugnato le valutazioni effettuate relativamente all'offerta di CNS.

Il Tar, procedendo prioritariamente all'esame del ricorso incidentale di CNS e dei successivi motivi aggiunti, lo ha accolto sul rilievo che , pure in mancanza di una espressa previsione nella lex specialis della dichiarazione di moralità relativa ai soggetti cessati dalla carica nel triennio, il richiamo generale alle cause di esclusione di ammissione di cui all'art. 38, in quanto norma di ordine pubblico volta a garantire alla stazione appaltante di conoscere tutti i nominativi oggetto di verifica, imponesse la dichiarazione relativa a tutti i soggetti indicati al comma 1, lett. c), compresi quelli cessati, né si potesse ammettere una integrazione ex art. 46 data la totale mancanza di dichiarazione, né essendo influente l'assenza di precedenti penali a carico di tali soggetti, dovendo comunque la stazione appaltante essere messa in grado di verificare la circostanza.

Ha giudicato altresì fondati il primo ed il quarto motivo aggiunto , poiché le offerte di Dussmann avrebbero dovuto essere escluse in quanto, per i lotti 1 e 2 , non rispettose delle condizioni...

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