Sentenza nº 7109 da Council of State (Italy), 24 Settembre 2010

Data di Resoluzione24 Settembre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 02341/2009, resa tra le parti, concernente VARIANTE PARZIALE AL PRG PER INDIVIDUAZIONE PARCHI COMMERCIALI (RIS. DANNO).

Sul ricorso numero di registro generale 8453 del 2009, proposto da:

Iper Gara Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Biagetti, Franco Di Maria, con domicilio eletto presso Franco Di Maria in Roma, via Arno N.38;

Comune di Roncade, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Costa, Antonio Munari, con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, 24; Gruppo Basso Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli, Mario Sanino, Guido Zago, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; Lefim Spa, Provincia di Treviso; Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Costa, Luisa Londei, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roncade e di Gruppo Basso Spa e di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Biagetti, Di Maria, Costa, Amadio, su delega dell' avv. Munari, Sanino e Zago;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso dinanzi al T.A.R. per il Veneto r.g. n. 26/2008 la società Iper Gara s.r.l. esponeva quanto segue:

- di essere proprietaria, nell'area commerciale sovra comunale n. 3 ??Treviso ?Castelfranco?, di un centro commerciale in località Olmi di San Biagio di Callalta (TV), denominato ?Tiziano?, e di essere titolare, all'interno della struttura, di alcune autorizzazioni commerciali per la vendita di prodotti non alimentari;

- di avere avuto notizia, all'inizio del mese di luglio del 2006, che, nel comune di Roncade, la società Gruppo Basso si apprestava ad attivare un parco commerciale ? outlet;

- di avere impugnato, con ricorso proposto nel luglio del 2006, avanti al Tar del Veneto (n. R.G.R. 1540/06) : a) la delibera ricognitiva n. 154, in data 19 ottobre 2005, della Giunta comunale di Roncade, avente a oggetto ?Parchi commerciali: verifica esistenza sul territorio comunale?; b) la delibera n. 69, in data 18 novembre 2005, del Consiglio comunale di Roncade, avente a oggetto ?esame ed adozione di una variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4, L.R. 61/1985 e s.m.i. finalizzata all'individuazione dei parchi commerciali?; c) la delibera n. 26, in data 3 maggio 2006, del Consiglio comunale di Roncade, con la quale è stata approvata la ?variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. finalizzata all'individuazione dei parchi commerciali ? art. 50, L.R. 15/2004 ? esame osservazioni ed approvazione?;

- che nel costituirsi in giudizio il Comune di Roncade ha prodotto sette autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita, rilasciate alla Promedi, dante causa della s. p. a. Gruppo Basso, tra il novembre del 2003 e il febbraio del 2004;

- che il Comune ha depositato in giudizio anche le istanze di proroga dei termini per attivare le strutture di vendita, e i relativi provvedimenti di proroga dei termini anzidetti, atti che Iper Gara ha impugnato con motivi aggiunti;

- che con la sentenza n. 938 del 23 febbraio -26 marzo 2007 la seconda sezione del T.A.R. ha accolto il ricorso di Iper Gara giudicando illegittima la concessione delle prime e delle seconde proroghe e ritenendo fondata la censura relativa alla mancata attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

- che la sentenza è stata appellata ma il Gruppo Basso, nel luglio del 2007, ha chiesto al Comune di Roncade di esprimersi nuovamente sulle domande di proroga già presentate, e di riconoscere l'esistenza delle ragioni di comprovata necessità richieste per la concessione delle proroghe medesime. La controinteressata ha illustrato le ragioni che giustificavano, e giustificano, l'accoglimento delle richieste medesime, e il Comune ha concesso un nuovo termine per l'attivazione delle strutture, corrispondente a quello di ultimazione dei lavori di cui ai permessi di costruire già rilasciati e prorogati fino al 30 settembre 2008. In particolare, in data 13 ottobre e 18 ottobre 2007 il Comune ha rilasciato alla società gruppo Basso, ?ora per allora?, i provvedimenti di concessione, rispettivamente, delle prime e delle seconde proroghe dei termini per l'attivazione delle medie strutture di vendita, concedendo, contestualmente, un nuovo termine per attivare le strutture di vendita, coincidente con quello di ultimazione dei lavori di cui ai permessi di costruire già assentiti fino al 30 settembre 2008.

Contro i provvedimenti suddetti, del 13 ottobre e del 18 ottobre 2007 la società Iper Gara proponeva il ricorso affidandolo a nove motivi, enumerati da I. a IX. (il motivo sub X. si intitola ?risarcimento del danno?).

La sentenza del T.A.R. n. 938/2007 è stata appellata e con decisione n. 782 del 29 febbraio 2008 la IV Sezione di questo Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dalla società Gruppo Basso e, per l'effetto, ha rigettato il ricorso di primo grado della Iper Gara.

Questo Consiglio ha ritenuto che le due ragioni, sulle quali il T.A.R. aveva fondato l'accoglimento del ricorso

Relativamente alle proroghe - ha proseguito questo Consiglio - va rilevato che il termine che ad esse si riferisce è teso ad evitare dilazioni operative che andrebbero a vulnerare la ragione stessa del rilascio delle autorizzazioni, e cioè il concreto inserimento nel settore commerciale di strutture di vendita considerate necessarie per dare al settore stesso il suo più completo ed armonico sviluppo.

Ma ciò concerne l'eventuale attività dilatoria dei soggetti autorizzati, mentre quando il ritardo dell'apertura non è addebitabile a tali pratiche, ma si innesti in evenienze non imputabili ai soggetti autorizzati e dagli stessi non controllabili, allora, evidentemente, la regola dei termini deve essere diversamente apprezzata.

Ora, nella specie, è accaduto che, per ragioni in gran parte dovute a nuove e diverse prescrizioni in ordine all'esecuzione delle opere di urbanizzazione concernenti l'area di allocazione delle strutture di vendita, queste hanno subito un ritardo, per cui, conseguentemente, non è stato possibile rispettare il termine per l'apertura delle strutture di vendita medesime.

Né può parlarsi di carenza di motivazione, in quanto i provvedimenti concessivi delle proroghe si riferiscono espressamente alla situazione di fatto rappresentata dal soggetto istante, che l'Amministrazione ha ritenuto di fare propria, in quanto ben conosciuta dalla stessa e ritenuta corrispondente alla realtà.

Per quanto concerne la mancata procedura di valutazione di impatto ambientale, va precisato che la stessa è un'attività preventiva e non successiva; pertanto, la stessa non può che riferirsi a quei parchi commerciali ancora ?in nuce? e non certo a quell'attività, come nella specie, di ricognizione dei parchi commerciali già sostanzialmente esistenti, ove le autorizzazioni commerciali sono state già rilasciate, per i quali una procedura di valutazione di impatto ambientale (che, si ripete, è attività preventiva) non avrebbe senso.

L'appello principale va, pertanto, accolto?>>.

Con un primo e un secondo ?atto per motivi aggiunti? la ricorrente formulava censure, di illegittimità autonoma e illegittimità derivata, numerate da XI. a XXX, in particolare impugnando:

  1. il verbale della conferenza di servizi in data 28 settembre 2006 con il quale è stata accolta la domanda della società Gruppo Basso diretta a ottenere il rilascio dell'autorizzazione commerciale per la modifica della ripartizione interna della superficie di vendita del parco commerciale esistente , di mq. 11317 ? lottizzazione Fusana, nei termini di seguito indicati:

    - una grande struttura di vendita ? tipologia centro commerciale'outlet, di mq. 7969, riferita al settore merceologico non alimentare, ripartita in 37 esercizi di vicinato;

    - una grande struttura di vendita ? tipologia esercizio singolo, con una superficie di vendita di mq. 2800, del settore non alimentare generico;

    - una media struttura di vendita ? tipologia esercizio singolo, con superficie di vendita di mq. 548, del settore non alimentare generico; e impugnando altresì

  2. il verbale della conferenza di servizi tenutasi il 29 luglio 2008, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15, con cui è stata accolta la richiesta della Gruppo Basso s.p.a., di modifica della precedente istanza, prevedendo una differente ripartizione della superficie complessiva del parco commerciale, sempre di mq. 11.317, e, precisamente:

    - una grande struttura di vendita ? tipologia centro commerciale'outlet, di 11.009 mq., destinata alla vendita di prodotti del settore non alimentare generico; e

    - due esercizi singoli di vicinato, aventi una superficie, rispettivamente, di circa 149 e 159 mq., anch'essi destinati al settore non alimentare generico.

    Resistevano la Regione Veneto, il Comune di Roncade e la società Gruppo Basso.

    Con sentenza del 21 agosto 2009, n. 2341, il T.A.R. per il Veneto, disattese le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Roncade e dalla società controinteressata, ha respinto il ricorso della Iper Gara s.r.l., ritenendo infondate tutte le censure e la domanda risarcitoria e compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

    Detta sentenza è stata appellata dalla Iper Gara, in quanto manifestamente erronea ed ingiusta, sulla base di ventisei motivi di censura...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT