Sentenza nº 269 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 2010

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione22 Luglio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 269

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 2 e 4; 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 luglio/3 agosto 2009, depositato in cancelleria il 6 agosto 2009 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso, notificato il 30 luglio/3 agosto 2009, depositato il successivo 6 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 2 e 4, e dell’articolo 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), in riferimento all’articolo 117, commi secondo, lettere a) e b), e nono, della Costituzione.

    1.1.– In particolare, il ricorrente, dopo aver premesso che la citata legge regionale mira a realizzare l’accoglienza solidale dei cittadini stranieri e reca norme ispirate ai principi di eguaglianza e pari opportunità, impugna l’art. 2, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui stabilisce che «specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge».

    Tale norma, infatti, disciplinando specifici interventi in favore degli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno, agevolerebbe il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale e quindi inciderebbe sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli immigrati, di competenza esclusiva del legislatore statale. Essa, peraltro, si porrebbe in contrasto anche con i principi fondamentali stabiliti dagli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed introdurrebbe casi diversi ed ulteriori, rispetto a quelli individuati dalla norma statale, di inoperatività della regola generale, che stabilisce la «condizione di illegittimità dell’immigrato irregolare».

    Anche l’art. 2, comma 4, della medesima legge regionale sarebbe, poi, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, disponendo che «gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli», introdurrebbe una misura concernente i cittadini comunitari, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti con l’Unione europea stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., oltre che in contrasto con i principi costituzionali in tema di «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea».

    Quanto, poi, all’art. 6, comma 35, della medesima legge regionale, il ricorrente ne sostiene l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui stabilisce che «tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali». Così disponendo, la norma regionale impugnata riconoscerebbe allo straniero irregolarmente presente in Italia una serie di prestazioni non individuate puntualmente, riservando alla Regione il compito di fissare i criteri per identificare i caratteri dell’urgenza e dell’indifferibilità ed il contenuto di tali prestazioni, e quindi dando vita ad un sistema socio-assistenziale parallelo per gli stranieri non presenti regolarmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., oltre che dell’art. 35, comma 3, e dell’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998.

    Egualmente illegittimo sarebbe, inoltre, l’art. 6, comma 51, della legge regionale n. 29 del 2009, nella parte in cui stabilisce che «la rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione». Tale norma inciderebbe sulle materie «condizione giuridica dello straniero» ed «immigrazione» in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., poiché estenderebbe i compiti di detta rete regionale a funzioni – inerenti agli adempimenti in tema di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno – che le norme statali non attribuiscono ai Comuni, ma alle Questure, in violazione quindi dell’art. 5, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 286 del 1998.

    È, inoltre, impugnato, l’art. 6, comma 55, lettera d), nella parte in cui garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale anche per quegli stranieri che abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per riconoscimento dello status di rifugiato, della richiesta di asilo, della protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie. Così disponendo, la Regione – ad avviso del ricorrente – avrebbe inciso sulla posizione dei soggetti sopra indicati, introducendo un disciplina riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., senza, peraltro, operare nessun richiamo o rinvio alle pertinenti norme statali.

    Sono, infine, impugnati i commi 11 e 43 del medesimo art. 6 della legge...

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