Ordinanza nº 252 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 2010

Date08 Luglio 2010
IssuerConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 252

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di D. I. con ordinanza del 31 agosto 2009, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di costituzione di D. I.;

udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e Michele Mariella per D. I.

Ritenuto che, con ordinanza del 31 agosto 2009, il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), «nella parte in cui prevede come reato il fatto dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del medesimo testo unico»;

che il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di uno straniero proveniente dal Senegal, imputato del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 per non avere ottemperato, senza giustificato motivo, all’ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, impartitogli dal questore di Pesaro il 18 giugno 2009 ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo;

che detto ordine, emesso sulla base di decreto prefettizio di espulsione in pari data, risultava motivato con l’impossibilità tanto di procedere ad immediato accompagnamento alla frontiera dell’interessato, essendo egli privo di «documenti idonei all’espatrio», quanto di trattenerlo presso un centro di identificazione ed espulsione, per indisponibilità di posti;

che, ad avviso del rimettente, l’imputato dovrebbe essere assolto dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto: la circostanza che egli fosse privo di documenti idonei all’espatrio – e, segnatamente, di documenti di identità – rendeva, infatti, ineseguibile l’ordine di lasciare il territorio nazionale, onde mancherebbe un elemento essenziale del delitto contestato, consistente nell’assenza di un «giustificato motivo» di inottemperanza;

che la medesima circostanza renderebbe, altresì, carente e contraddittoria la motivazione del provvedimento del questore – che andrebbe quindi disapplicato dal giudice a quo – non potendo la pubblica amministrazione emettere un ordine di cui sia certa all’origine l’ineseguibilità con modalità legali;

che all’imputato era...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT