Ordinanza nº 242 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 2010
Relatore | Sabino Cassese |
Data di Resoluzione | 07 Luglio 2010 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 242
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
[ELG:PREMESSA]
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Prato nel procedimento vertente tra la Gema Commerciale s.r.l. e l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Prato con ordinanza del 4 dicembre 2009, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.
[ELG:FATTO]
[ELG:DIRITTO]
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da una società a responsabilità limitata avverso l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Prato, per ottenere l’accertamento del silenzio rifiuto in ordine all’istanza di rimborso della maggiore imposta Ires dichiarata in conseguenza della mancata deduzione dell’importo versato a titolo di Irap dalla base imponibile Ires relativa all’anno 2007, la Commissione tributaria provinciale di Prato, con ordinanza depositata il 4 dicembre 2009 (iscritta al r.o. n. 42 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui prevede che l’Irap non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi;
che la Commissione sostiene che la questione della mancata...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA