Sentenza nº 203 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 2005

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione26 Maggio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 203

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Guido†††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††† Giudice

- Piero Alberto††††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††††† î

- Annibale†††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco †††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giovanni Maria†††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Francesco†††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††† î

- Romano††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio†††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso ††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco †††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente†††††††††††††††††††††

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 luglio 2002, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2002.

Visto líatto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nellíudienza pubblica dellí8 marzo 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi líavvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. ó Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 12 luglio 2002, depositato in cancelleria il successivo giorno 22 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2002, ha promosso, ai sensi dellíart. 127, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, degli artt. 3, comma 2 [recte: comma 3], e 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

    1.1.ó La difesa dello Stato rileva come líart. 3 ´prevedendo la permanenza di un controllo preventivo di legittimit‡ sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta degli organi collegiali deliberanti (comma 2), sia su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati allíente (comma 3), si ponga in contrasto con líart. 14ª [recte: 114] ´della Costituzione che sancisce il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioniª, anche in ragione della intervenuta eliminazione di tale tipo di controllo a seguito dellíabrogazione dellíart. 130 della Costituzione, disposta dallíart. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    Aggiunge, quindi, ´per completezza di informazione (Ö) che la Regione, in base al proprio particolare statuto di autonomia, ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti localiª.

    1.2.ó Il ricorrente deduce, altresÏ, líillegittimit‡ costituzionale dellíart. 11, comma 6, della stessa legge, in quanto detta norma, aggiungendo líart. 3-bis alla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), ´introduce una nuova figura di soci (soci fruitori) delle cooperative sociali, con anche la possibilit‡ di far parte degli organi sociali, non prevista dalla disciplina giuridica delle cooperative contenuta nel codice civileª. Detta disposizione, ad avviso del ricorrente, si pone in contrasto con líart. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

  2. ó Si Ë costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia chiedendo che le questioni di legittimit‡ costituzionale siano dichiarate inammissibili e infondate.

    2.1.ó Con successiva memoria la Regione, richiamando líordinanza di questa Corte n. 358 del 2002, ha ribadito líinammissibilit‡ delle questioni in quanto il ricorrente invoca, quali parametri, disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, ma non deduce le ragioni per cui dette norme dovrebbero applicarsi ad una Regione a statuto speciale.

    Ha precisato, quindi, che la prima norma sottoposta allíesame della Corte Ë líart. 3, comma 3 (e non comma 2), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del...

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