Sentenza nº 467 da Constitutional Court (Italy), 14 Dicembre 2005

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione14 Dicembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 467

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale MARINI ††Presidente

- Franco BILE†††††† †Giudice

- Giovanni Maria FLICK†††† î

- Francesco AMIRANTE†† î

- Ugo DE SIERVO†† î

- Romano VACCARELLA†† î

- Paolo MADDALENA†† î

- Alfio FINOCCHIARO† î

- Alfonso QUARANTA† î

- Franco GALLO† î

- Luigi MAZZELLA† î

- Gaetano SILVESTRI†† î

- Sabino CASSESE†† î

- Maria Rita SAULLE†† î

- Giuseppe TESAURO†† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 (Intolleranze alimentari ñ Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione ñ Istituzione osservatorio regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 aprile 2003, depositato in cancelleria il 24 aprile 2003 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2003.

Visto líatto di costituzione della Regione Campania;

udito nellíudienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi líavvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 15 aprile 2003 e depositato il 24 aprile 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2 (Intolleranze alimentari ñ Ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione ñ Istituzione osservatorio regionale), per violazione dellíart. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, previsto dallíart. 120, secondo comma, della Costituzione.

    Ad avviso del ricorrente, líart. 1 della legge de qua, l‡ dove riconosce líassistenza sanitaria mediante líerogazione di prodotti dietetici nei soli casi specificati alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo, si porrebbe in contrasto con líart. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto disciplinerebbe in senso riduttivo, rispetto alla normativa statale, un livello essenziale di assistenza sanitaria (erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di et‡).

    Al riguardo, líart. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Questi sono stati individuati con successivi provvedimenti (decreto del Ministro della sanit‡, 8 giugno 2001 ìAssistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolareî e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 novembre 2001 ìDefinizione dei livelli essenziali di assistenzaî) e fra tali livelli, oltre quelli indicati dalla legge regionale, risulta compresa anche líerogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di et‡.

    Secondo la difesa erariale, líart. 1 della legge impugnata, non ricomprendendo questa ipotesi fra gli stati morbosi per i quali Ë ammessa líassistenza sanitaria in parola, disciplinerebbe tale livello essenziale ´in senso riduttivoª rispetto alla normativa statale e, pertanto, sarebbe illegittimo.

    Il ricorrente censura, inoltre, líart. 1 della legge regionale anche rispetto allíart. 117, terzo comma, Cost., in quanto, trattandosi di materia che rientrerebbe nella tutela della salute, che la Costituzione riconosce quale legislazione concorrente della Regione, si porrebbe in contrasto con i princÌpi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato ed in particolare con i livelli essenziali di assistenza di cui allíart. 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, al d.P.C.m. del 29 novembre 2001 ed al decreto del Ministro della sanit‡ dellí8 giugno 2001.

    Infine, a detta dellíAvvocatura dello Stato, líart. 4 della legge regionale, l‡ dove dispone líobbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi allíalimentazione in capo agli uffici della Pubblica Amministrazione, delle Universit‡, degli Istituti scolastici, delle strutture ospedaliere, operanti sul territorio campano, violerebbe il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione previsto dallíart. 120, secondo comma, Cost., in quanto, imponendo un obbligo diretto a tutte le amministrazioni pubbliche e non soltanto a quelle regionali, travalicherebbe líambito di competenza riservato allíente territoriale.

  2. ñ Si Ë costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o infondato.

    La difesa regionale osserva che líimpugnativa sarebbe ´basata su una non corretta lettura della normativa complessiva e su una ricostruzione delle competenze legislative statali e regionali contrastanti con il riparto del novellato art. 117 Cost.ª. Al riguardo, la Regione ritiene che, per quanto concerne líart. 1 della legge impugnata, questa ´erroneit‡ ricostruttivaª si rifletterebbe ´anche nella contraddittoria e perplessa individuazione del parametro invocato, che viene indicato sia nel secondo che nel terzo comma dellíart. 117, pur con la medesima qualificazione della materia (tutela della salute) nella quale si Ë registrato...

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