Sentenza nº 36 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 2004

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione26 Gennaio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.36

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Basilicata ed Emilia-Romagna, notificati rispettivamente il 22, il 26 ed il 27 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 1° marzo 2002 (reg. ric. 12 del 2003), il 6 marzo 2002 (reg. ric. 20 del 2002) e l’8 marzo 2002 (reg. ric. 23 del 2002) ed iscritti ai numeri 12, 20 e 23 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Massimo Luciani per la Regione Basilicata, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione Toscana con ricorso notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 1° marzo 2002 (reg. ric. n. 12 del 2002), la Regione Basilicata, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002 e depositato il 6 marzo 2002 (reg. ric. n. 20 del 2002), e la Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 27 febbraio 2002 e depositato l’8 marzo 2002 (reg. ric. n. 23 del 2002) hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) e, tra queste, della disposizione di cui all’art. 24.

    In particolare, l’art. 24 è oggetto di ricorso da parte della Regione Toscana (quanto ai commi 2, 4 e 9) per contrasto con l’art. 117 della Costituzione da parte della Regione Basilicata (quanto ai commi 6, 7, 8 e 9) per contrasto con gli articoli 3, 5, 114, 117, 119 della Costituzione, e da parte della Regione Emilia-Romagna (quanto ai commi 2, 3, 4, 13) per contrasto con gli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.

    La disposizione impugnata, concernente il "patto di stabilità interno per province e comuni", pone un tetto alle spese correnti dell’ente locale per l’anno 2002, ragguagliato, con un aumento fino al 6%, agli impegni assunti nell’anno 2000 (comma 2), escludendo peraltro dal computo le spese correnti connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall’anno 2000, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali (comma 3); estende il predetto limite percentuale di incremento al complesso dei pagamenti per spese correnti, con riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio finanziario 2000 (comma 4); introduce un meccanismo di decurtazione dei trasferimenti erariali in misura pari alla differenza tra gli obiettivi fissati dal comma 4 e gli obiettivi effettivamente conseguiti, e nel caso in cui l’ente locale non trasmetta al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni concernenti il rispetto del predetto obiettivo (comma 9).

    Inoltre, l’art. 24 stabilisce (comma 6) che per l’acquisto di beni e servizi gli enti locali possano aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000) (per le quali il Ministro dell’economia si avvale della Concessionaria servizi informatici pubblici – CONSIP s.p.a., ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2000) e ai sensi dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), ed in ogni caso debbano adottare i prezzi di tali convenzioni come base d’asta al ribasso, ove intendano procedere ad acquisti in maniera autonoma; prevede (comma 7) che gli enti locali emanino direttive affinché gli amministratori da loro designati in enti e aziende promuovano l’adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o l’attuazione della procedura d’asta alternativamente prevista; impegna i soggetti di cui ai commi 6 e 7 (comma 8) a realizzare azioni dirette all’"esternalizzazione" dei servizi.

    Infine, il comma 13 dell’art. 24 assegna ad un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di formazione e trasmissione da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Province e Comuni con più di 60.000 abitanti allo Stato di un prospetto trimestrale, contenente informazioni su incassi, pagamenti e (per Comuni e Province con più di 60.000 abitanti) operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

    Avverso tali previsioni le Regioni Toscana (limitatamente ai commi 2, 4 e 9) e Basilicata (limitatamente ai commi 6, 7, 8 e 9) deducono, anzitutto, lesione dell’art. 117 della Costituzione (nonché, quanto alla seconda, degli articoli 3, 5, 114 della Costituzione), assumendo che esse abbiano carattere dettagliato, nonostante il fatto che, in materia oggetto di potestà legislativa concorrente ("coordinamento della finanza pubblica"), spetti allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.

    Peraltro, la Regione Basilicata ritiene che le norme impugnate "non "coordinano" alcunché, ma impongono, autoritativamente, i comportamenti da tenere", intervenendo in materia ("organizzazione e funzionamento degli enti locali"), da ricondursi, secondo la ricorrente, alla potestà legislativa residuale ed esclusiva della Regione, posto che allo Stato l’art. 117, comma secondo, lettera p, della Costituzione riserva soltanto la disciplina legislativa degli "organi di governo" e delle "funzioni fondamentali" degli enti locali.

    Una seconda censura svolta dalla Regione Basilicata avverso il comma 9 dell’art. 24 e dalla Regione Emilia-Romagna nei riguardi dei commi 2, 3 e 4 della medesima disposizione attiene alla denunciata violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della normativa impugnata.

    Osserva sul punto la Regione Basilicata che l’introduzione di regole uniformi per tutti gli enti locali, quanto all’osservanza del patto di stabilità, tradisce il disegno costituzionale di valorizzazione delle autonomie territoriali (articoli 3 e 5 della Costituzione, "in una con le disposizioni del Titolo V") in modo del tutto irragionevole, giacché, nel vincolare l’ente al rispetto di un tetto alle spese, senza tener conto dell’"entità delle risorse disponibili", "della maggiore o minore "salute" iniziale dei bilanci", "dell’estensione del territorio governato", si "impone la stessa "ricetta"" a tutti, pur in presenza di situazioni differenti, rischiando così di compromettere l’equilibrio economico di gestione.

    Dal canto suo, la Regione Emilia-Romagna, premesso che la disposizione impugnata, nei commi supra citati, costituisce norma di principio in materia di potestà legislativa concorrente ("coordinamento della finanza pubblica"), ne sottolinea a propria volta l’irragionevolezza, anzitutto poiché "non si comprende quale utilità abbia il limite posto alle spese, dato che il limite posto al disavanzo dal comma 1 dell’art. 24 dovrebbe bastare a garantire la "stabilità" perseguita dalla legge".

    Inoltre, la ricorrente ritiene violato il "principio di proporzionalità" e "il principio che prescrive al legislatore di tener conto delle possibili eccezioni", posto che il limite di spesa è configurato in termini rigidi, senza prendere in considerazione possibili, particolari disponibilità finanziarie dell’ente locale nell’anno 2002, né l’andamento delle entrate: sarebbe stato invece doveroso, osserva la Regione Emilia-Romagna, scegliere un "mezzo meno incisivo", idoneo a limitare le spese in relazione alle entrate.

    Appare poi alla ricorrente "arbitrario e illogico" che il comma 4 dell’art. 24 assuma a parametro di riferimento per determinare il limite di incremento delle spese quanto verificatosi nell’anno 2000, anziché nel 2001 (contrariamente al criterio adottato dall’art. 19 della stessa legge 28 dicembre 2001, n. 448, in ordine al blocco delle assunzioni), senza farsi carico di ricostruire l’andamento finanziario complessivo dell’ente per un congruo numero di anni (tale rilievo viene svolto incidentalmente anche dalla Regione Toscana, in sede di impugnativa dei commi 2, 4 e 9).

    Infine, parimenti irrazionale si manifesta agli occhi della ricorrente la scelta, operata dal comma 3 dell’art. 24, di escludere dal computo delle spese correnti quelle effettuate in relazione a funzioni statali e regionali trasferite o delegate, sulla base tuttavia di modificazioni legislative sopraggiunte dall’anno 2000 in poi.

    Non si comprenderebbe, infatti, la ragione giustificatrice di tale limitazione cronologica, a maggior ragione se si considera che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto fin dal 1999, tramite la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT