Ordinanza nº 95 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 2004

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione12 Marzo 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 95

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente

- Valerio ONIDA Giudice

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 316-ter del codice penale, promosso con ordinanza del 25 novembre 2002 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di M.T., iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 316-ter del codice penale, aggiunto dall’art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’art. K. 3 del Trattato sull’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica), che — sotto la rubrica "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" — punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, "chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee"; prevedendo, altresì, l’applicazione di una semplice sanzione amministrativa pecuniaria quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad un determinato importo;

che il giudice a quo premette di essere investito, in grado di appello, del processo penale nei confronti di persona imputata del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 640-bis cod. pen. (oltre che di quello di cui all’art. 483 cod. pen.), per aver conseguito dall’Università degli studi di Milano, negli anni 1995 e 1996, benefici ed erogazioni (in particolare un "tesserino mensa" ed una borsa di studio) di entità maggiore rispetto a quella ad essa effettivamente spettante, tramite "artifizi" consistiti in false attestazioni circa la propria situazione patrimoniale e reddituale: reato per il quale era stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna appellata dall’imputato;

che, ad avviso del rimettente, il fatto per cui si procede rientrerebbe attualmente nella previsione del nuovo art. 316-ter cod. pen.: donde la necessità di stabilire quale rapporto intercorra tra tale previsione sanzionatoria e la norma incriminatrice di cui all’art. 640-bis cod. pen., oggetto dell’imputazione;

che, secondo il giudice a quo, la "formale sussidiarietà" dell’art. 316-ter rispetto all’art. 640-bis cod. pen. — risultante dalla clausola di riserva con cui la prima norma si apre ("salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis") — si scontrerebbe con la "secolare tradizione interpretativa" per cui il falso, nelle sue diverse manifestazioni (comprese quelle descritte nell’art. 316-ter), rappresenta la forma più comune e tipica di estrinsecazione degli "artifizi o raggiri", costitutivi del delitto di truffa;

che a fronte di tale "insanabile contraddizione" tra "formale sussidiarietà" e "sostanziale specialità" della norma impugnata, la...

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