Sentenza nº 379 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2004

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione06 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 379

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio †††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††† Presidente

- Carlo†††††††††††† MEZZANOTTE††††††††† Giudice

- Guido††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† †††††† ì

- Piero Alberto CAPOTOSTI††††††††††††† †††††† ì

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† †††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††† MADDALENA†††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera f); 13, comma 1, lettera a); 15, comma 1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 45 comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3, dello statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato in prima deliberazione il 1∞ luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, e pubblicato nel B.U.R. n. 130 del 16 settembre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2004.

††††††††††† Visto líatto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi líavvocato dello Stato Giorgio DíAmato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 15 ottobre 2004, depositato il 21 ottobre 2004 e iscritto al n. 99 nel registro ricorsi del 2004, ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettera f); 15, comma 1; 13, comma 1, lettera a); 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 45, comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3, della delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1∞ luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004, per violazione degli articoli 1; 3; 48; 49; 97; 114; 123; 117, secondo comma, lettere a), f), l), p); 117, terzo comma; 117, quinto comma, anche in relazione allíart. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per líadeguamento dellíordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 118, primo e secondo comma; 121, secondo comma; 122, primo comma; 123; 126; 138 della Costituzione.

  2. ñ Il Governo impugna, innanzi tutto, líart. 2, comma 1, lettera f), e líart. 15, comma 1, della delibera statutaria. La prima di queste disposizioni prevede che la Regione assicuri, ìnellíambito delle facolt‡ che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residentiî. La seconda, invece, prevede che la Regione, ìnellíambito delle facolt‡ che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente Titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolareî.

    Secondo il ricorrente tali disposizioni contrasterebbero, innanzi tutto, con líart. 48 della Costituzione, ai sensi del quale lo status di elettore andrebbe riconosciuto solo ed esclusivamente ai cittadini. A questo riguardo líAvvocatura dello Stato aggiunge che solo la legge statale potrebbe validamente riconoscere il diritto di voto. In secondo luogo, ad essere violato risulterebbe anche líart. 1 Cost., dal momento che tale norma, individuando nel popolo il soggetto detentore della sovranit‡, farebbe implicito riferimento al concetto di cittadinanza, requisito necessario per esercitare quei diritti nei quali si sostanzia líesercizio della sovranit‡. Ancora, le disposizioni impugnate violerebbero anche líart. 117, secondo comma, lettere f) e p), della Costituzione, che attribuiscono allo Stato la competenza esclusiva in relazione alle materie degli organi dello Stato e delle relative leggi elettorali, nonchÈ in materia di legislazione elettorale di Comuni, Province e Citt‡ metropolitane.

    A risultare violato, inoltre, sarebbe anche líart. 122, primo comma della Costituzione, ove si ritenesse che nel ìsistema di elezioneî degli organi rappresentativi regionali sia ricompresa anche le definizione del relativo corpo elettorale. Infine, nel ricorso si afferma che la disposizione della delibera statutaria impugnata contrasterebbe con líart. 121, secondo comma della Costituzione, in quanto vincolerebbe il Consiglio regionale a fare proposte di legge alle Camere nelle materie diverse da quelle affidate alla competenza delle Regioni, mentre líesercizio di detto potere non potrebbe essere in alcun modo vincolato dallo statuto.

  3. ñ Viene impugnato anche líart. 13, comma 1, lettera a), della delibera statutaria, che prevede che la Regione, nellíambito delle materie di propria competenza, provveda direttamente allíesecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel ìrispetto delle norme di procedura previste dalla leggeî. CiÚ determinerebbe la violazione dellíart. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato stesso, in quanto la disposizione censurata, per líesercizio della prevista facolt‡, non porrebbe ìla condizione che gli accordi siano stati previamente ratificati e siano entrati internazionalmente in vigoreî. Inoltre, la generica previsione che la Regione debba uniformarsi alle ìnorme di procedura previste dalla leggeî la renderebbe contrastante con líart. 117, quinto comma, Cost., in quanto avrebbe dovuto essere precisato che questa legge dovesse essere statale.

  4. ñ Sono anche censurati gli artt. 17 e 19 della delibera statutaria.

    La prima di queste disposizioni prevede la possibilit‡ di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico, indetta dalla Assemblea legislativa, alla quale possono prendere parte anche ìassociazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individualeî, per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, i quali dovranno inoltre essere motivati con riferimento alle risultanze istruttorie.

    Tale previsione, ad avviso del ricorrente, contrasterebbe innanzi tutto con líart. 97 Cost., poichÈ comporterebbe aggravi procedurali non coerenti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. In secondo luogo, líobbligo di motivazione violerebbe ìi principÓ in tema di attivit‡ normativa e principalmente quello dellíirrilevanza della motivazione della normaî.

    La seconda delle due disposizioni considerate prevede un ìdiritto di partecipazioneî al procedimento legislativo per ìtutte le associazioniî che ne facciano richiesta. CiÚ determinerebbe, secondo líAvvocatura generale, la violazione dellíart. 121 della Costituzione e contrasterebbe anche con altre disposizioni della medesima delibera statutaria, secondo le quali il Consiglio regionale Ë organo della ìrappresentanza democraticaî regionale nel quale si sviluppa ìil libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioniî, poichÈ la norma in oggetto produrrebbe una ìalterazioneî del ìsistema di democrazia rappresentativaî e del ruolo dei partiti politici che operano legittimamente nelle assemblee legislative.

  5. ñ Viene impugnato anche líart. 24, comma 4, della delibera statutaria, il quale prevede che ìla Regione, nellíambito delle proprie competenze, disciplina le modalit‡ di conferimento agli enti locali di quanto previsto dallíart. 118 della Costituzione, definendo finalit‡ e durata dellíaffidamentoî: tale disposizione, anzitutto, contrasterebbe con líart. 114 della Costituzione, in quanto menomerebbe líautonomia degli enti locali. Inoltre, violerebbe líart. 118 della Costituzione, in quanto questíultimo impedirebbe di ìaffidare temporaneamenteî le funzioni amministrative, in particolar modo ad enti ñ quali i comuni, le province e le citt‡ metropolitane ñ che di esse sono qualificati come ìtitolariî.

  6. ñ Nel ricorso viene inoltre contestata la legittimit‡ costituzionale dellíart. 26, comma 3, della delibera statutaria, il quale dispone che líAssemblea legislativa individui, ìin conformit‡ con la disciplina stabilita dalla legge dello Statoî, le funzioni della Citt‡ metropolitana dellíarea di Bologna: ciÚ, secondo líAvvocatura dello Stato, contrasterebbe con quanto previsto dallíart. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ìche riserva alla potest‡ legislativa esclusiva dello Stato la materia delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt‡ metropolitaneî.

  7. ñ Anche líart. 28, comma 2, della delibera statutaria ñ il quale prevede che ìlíAssemblea (Ö) discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione (Ö)î ñ Ë oggetto di impugnazione. La legittimit‡ costituzionale di tale disposizione Ë contestata in quanto questíultima, pur non contenendo alcuna indicazione circa le conseguenze della mancata approvazione del programma, menomerebbe ìdi per sÈ la legittimazione ed il ruolo del Presidenteî. CiÚ non risulterebbe ´coerente con líelezione diretta del Presidente (Ö), in quanto la prevista approvazione consiliare del programma di governo instauri irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che consegue allíelezione a suffragio universale e diretto...

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