Sentenza nº 363 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 2003

Date19 Dicembre 2003
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.363

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna, notificati il 22 e il 27 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio e il 1° e l’8 marzo successivi ed iscritti ai nn. 10, 12 e 23 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorsi iscritti rispettivamente al n. 10 del 2002 (notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 28 febbraio 2002), al n. 12 del 2002 (notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 1° marzo 2002) e al n. 23 del 2002 (notificato il 27 febbraio 2002 e depositato l’8 marzo 2002) del registro ricorsi, le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna hanno sollevato, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), il quale prevede che il Ministro del lavoro si avvalga di una specifica società – Italia Lavoro s.p.a. – "per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego", e che a tale società siano assegnate, "con provvedimento amministrativo, funzioni servizi e risorse" relativi ai compiti conferiti. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, la disposizione impugnata determinerebbe la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

  2. – In particolare, la Regione Marche ritiene l’art. 30 della legge n. 448 del 2001 contrastante con gli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione. La ricorrente osserva anzitutto che la disciplina di natura promozionale volta a favorire la crescita del mercato del lavoro sarebbe distinta dalla disciplina protettiva dei lavoratori, attinente alle condizioni di lavoro ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; se la seconda risulta affidata alla potestà legislativa concorrente, la prima dovrebbe ritenersi materia di competenza legislativa residuale regionale. Anche ammettendo, del resto, che l’art. 30 possa collocarsi nella materia "tutela e sicurezza del lavoro", la disciplina dettata dallo Stato violerebbe il limite della determinazione dei principi fondamentali, dal momento che la disposizione impugnata stabilirebbe "una particolare modalità di organizzazione e di esercizio di funzioni amministrative attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", peraltro senza il carattere della cedevolezza rispetto alle successive scelte del legislatore regionale.

    La ricorrente osserva altresì che la violazione del nuovo sistema di competenze introdotto con la riforma del Titolo V della Costituzione, risulterebbe evidente anche ammettendo che lo Stato possa ritenersi abilitato, in forza del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., a riservarsi funzioni amministrative che richiedano l’esercizio unitario a livello centrale, contestualmente dettandone la relativa disciplina, anche in materie che l’art. 117 attribuisce alla potestà normativa regionale, sulla base del combinato disposto degli artt. 118, primo comma, 117, secondo comma, lettera g), e sesto comma, della Costituzione. In questi casi, infatti, lo Stato potrebbe legittimamente dettare norme per lo svolgimento di una funzione amministrativa solo "nell’ambito di un intervento che contempli la complessiva riallocazione delle funzioni amministrative relative ad un determinato ambito materiale, distinguendo rigorosamente le funzioni da riservare a livello centrale (…) e solo per tali funzioni provvedendo a dettare la relativa disciplina".

  3. – La Regione Toscana, nel proprio ricorso, si limita ad evidenziare come, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, allo Stato competerebbe esclusivamente "la sola definizione di principi e standard in materia di lavoro, con la conseguenza che la legislazione e la gestione in materia (sarebbero) riservate alle Regioni (…) e agli enti locali". La norma impugnata, dunque, attribuendo al "Ministero, e per esso ad Italia Lavoro s.p.a." compiti di politiche attive del lavoro, contrasterebbe con la disposizione costituzionale citata.

  4. – La Regione Emilia-Romagna ritiene l’art. 30 della legge n. 448 del 2001 in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La ricorrente, con argomentazioni non dissimili da quelle della Regione Marche, evidenzia come la materia nella quale ricade l’intervento legislativo statale sarebbe ricompresa "in via residuale nella competenza delle sole Regioni". Conseguentemente, dovrebbe ritenersi "esclusa in merito qualunque potestà legislativa statale". Qualora invece la materia fosse ritenuta di competenza concorrente, l’intervento statale andrebbe comunque oltre i confini ad esso imposti dalle norme costituzionali, dal momento che la disposizione impugnata non si limita a porre i principi fondamentali della materia stessa.

    Inoltre, nel ricorso si evidenzia come la attribuzione ad una struttura ministeriale, "e per essa alla società Italia Lavoro...

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