Sentenza nº 195 da Constitutional Court (Italy), 28 Maggio 1999

RelatoreCesare Ruperto
Data di Resoluzione28 Maggio 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 195

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1996 dal Pretore di Gorizia sul ricorso proposto da Loviscek Ines contro le Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a.;

udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto;

udito l'Avvocato Giulio Prosperetti per le Ferrovie dello Stato s.p.a..

Ritenuto in fatto

  1. Nel corso di un procedimento civile - promosso dalla erede di un dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., per ottenere il pagamento della indennit‡ di buonuscita dovuta al proprio fratello, suo dante causa, deceduto in servizio in data 5 marzo 1994 - il Pretore di Gorizia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1996, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dellíopera di previdenza a favore del personale dellíAzienda autonoma delle ferrovie dello Stato), "nella parte in cui esclude che, nellíassenza dei beneficiari ivi indicati, líindennit‡ di buonuscita maturata a favore del dipendente, deceduto in attivit‡ di servizio, formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge".

    Sottolinea il rimettente che la norma impugnata - applicabile ratione temporis alla fattispecie - riconosce il diritto de quo ai congiunti solo ove questi siano, al momento del decesso, a carico del dipendente (ed, in particolare, alla sorella solo se convivente), con ciÚ prevedendo, in deroga ai generali principi della successione mortis causa, líattribuzione dellíintera indennit‡ esclusivamente in favore di determinati soggetti (coniuge, discendenti e familiari conviventi e/o a carico del de cuius), nei cui confronti si ritiene che il decesso abbia influenza sui relativi mezzi di sussistenza. Tuttavia, a giudizio del rimettente, tale disposto trova razionale fondamento nella funzione previdenziale della buonuscita; fondamento che viceversa viene meno in assenza dei soggetti tutelati, allorquando acquista rilievo la concorrente natura retributiva di detta indennit‡. Per il Pretore a quo, pertanto, la disposizione censurata - l‡ dove, appunto, non prevede che essa indennit‡ possa formare oggetto...

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