Ordinanza nº 235 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 1998

RelatoreCesare Ruperto
Data di Resoluzione26 Giugno 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 235

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 176 e 218 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1997 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Presenti Sergio e il Prefetto di Genova, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio di opposizione avverso un provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato dal Prefetto di Genova nei confronti di un automobilista per avere questi invertito il senso di marcia della propria autovettura nello svincolo di un casello autostradale - il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 14 luglio 1997, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 176 e 218 del codice della strada;

che - rilevata la modesta gravit‡ del fatto ascritto al ricorrente e ritenuta inconciliabile l'imposizione della sospensione della patente, quale sanzione accessoria al reato previsto dall'art. 176, commi 19 e 22, con l'immediata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente direttamente ad opera dei verbalizzanti, e quindi del Prefetto, stabilita dal successivo art. 218 - osserva il rimettente come un simile duplice sistema vÏoli tanto il diritto di difesa quanto il principio di riserva di giurisdizione penale, affidando la cognizione di parte della fattispecie sanzionatoria all'autorit‡ amministrativa prima che il giudizio sul reato venga svolto;

che, pertanto, secondo il Pretore a quo: a) gli artt. 176 e 218 del codice della strada ledono gli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui pongono un doppio regime in merito...

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