Sentenza nº 25 da Constitutional Court (Italy), 27 Novembre 1997

RelatoreMassimo Vari
Data di Resoluzione27 Novembre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 25

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Renato GRANATA Presidente

Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

Prof. Francesco GUIZZI "

Prof. Cesare MIRABELLI "

Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

Avv. Massimo VARI "

Dott. Cesare RUPERTO "

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

Prof. Valerio ONIDA "

Prof. Carlo MEZZANOTTE "

Avv. Fernanda CONTRI "

Prof. Guido NEPPI MODONA "

Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilit‡, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli

articoli:

-- 45, comma 1, limitatamente alle parole "nonchÈ quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato"; comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimit‡ denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

  1. acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;

  2. contributi, indennit‡, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

  3. assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale" e comma 4, come modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "Entro gli stessi termini di cui al comma 2" ed alla parola "altresÏ";

    - 46, comma 3, limitatamente alle parole "anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico";

    - 48 (Potere sostitutivo);

    - 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonchÈ del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimit‡", e comma 4, limitatamente alle parole "I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto" della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), iscritto al n. 93 del registro referendum.

    Vista l'ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

    udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il Giudice relatore Massimo Vari;

    udito l'avvocato Stefano Grassi per i delegati dei Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Calabria, del Veneto, della Puglia e della Toscana.

    Ritenuto in fatto

    1. -- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata dai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Piemonte, Calabria, Veneto, Puglia e Toscana, sul seguente quesito:

    - l'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole "nonchÈ quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato";

    - comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "Le deliberazioni di competenza della giunta nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimit‡ denunciate, quando un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri dei comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

  4. acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;

  5. contributi, indennit‡, compensi...

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