Sentenza nº 40 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreRenato Granata
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.40

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente :

Avv. Mauro FERRI

Giudici :

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 5), del codice civile, promosso con ordinanze emesse: 1) il 16 febbraio 1995 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rodi Agostino e Fallimento Litografia del Sole s.r.l. iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 16 febbraio 1995 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rocaglioni Giuliana e Fallimento s.r.l. E.C.M. iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento Litografia del Sole s.r.l., giudizio nel quale l'opponente Rodi Agostino domandava l'accertamento della natura privilegiata del suo credito, il Tribunale di Milano (con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile nella parte in cui non prevede che il privilegio sia riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati.

    In particolare, il Tribunale rimettente - mentre espressamente esclude che vi sia un'ingiustificata disciplina differenziata rispetto ai rapporti di lavoro subordinato, di prestazione di opera professionale, di agenzia, di coltivatore diretto - ritiene invece ingiustificata la disparità di trattamento rispetto al privilegio che assiste l'impresa artigiana. Infatti il diverso regime protettivo appare irragionevole dal momento che si accorderebbe una tutela più ampia al credito dell'imprenditore che trae la remunerazione del proprio lavoro dall'esercizio di una impresa...

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